Un Commissario ha chiesto un parere in merito alla possibilità di conferire, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del dl 95/2012, come modificato dall’art. 17, comma 3, della legge 124/2015, un incarico di collaborazione ad un ex dipendente collocato in qu

Territorio e autonomie locali
14 Dicembre 2015
Categoria 
15.04.19 Trattamento di fine rapporto
Sintesi/Massima 

Le disposizioni in vigore, pertanto, vietano il conferimento degli incarichi specificamente indicati nella predetta normativa a soggetti pubblici o privati collocati in pensione, eccezion fatta per quelli a titolo gratuito. La norma, essendo limitativa, deve essere oggetto di stretta interpretazione, così come rilevato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con circolari nn. 6/2014 e 4/2015, richiamate anche da codesto Commissario.

Testo 

Con una nota un Commissario ha chiesto un parere in merito alla possibilità di conferire, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del dl 95/2012, come modificato dall'art. 17, comma 3, della legge 124/2015, un incarico di collaborazione ad un ex dipendente collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età al fine di supportare l'attuale responsabile dell'area pianificazione e territorio.
Al riguardo, si fa, preliminarmente presente che dall'esame della documentazione trasmessa si evincono due discordanze tra la bozza di disciplinare e quella della delibera, relativamente alla durata dell'incarico (nel disciplinare tre mesi e nella delibera sei mesi) ed ai compiti da affidare ( nel disciplinare affiancamento, nella delibera il richiamo alla circolare n.4/2015 sembrerebbe intendere ulteriori finalità).
Ciò posto, si rileva che il novellato art. 5, comma 9, prevede espressamente il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati e pubblici collocati in quiescenza nonché incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle predette amministrazioni e società da esse controllate. Lo stesso comma 9 dispone che i predetti incarichi, cariche e collaborazioni sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore ad un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.
Le disposizioni in vigore, pertanto, vietano il conferimento degli incarichi specificamente indicati nella predetta normativa a soggetti pubblici o privati collocati in pensione, eccezion fatta per quelli a titolo gratuito. La norma, essendo limitativa, deve essere oggetto di stretta interpretazione, così come rilevato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con circolari nn. 6/2014 e 4/2015, richiamate anche da codesto Commissario. In particolare, in dette circolari, relativamente agli incarichi direttivi, viene evidenziato che gli stessi possono essere conferiti anche oltre il limite dei 65 anni, purchè a titolo gratuito e per una durata non superiore ad un anno.