Quesito su numero consiglieri per i comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti e simbolo della lista

Territorio e autonomie locali
10 Dicembre 2015
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Legge 56 del 2014 e le regioni a statuto Speciale. Ai sensi dell’art. 3 dello statuto speciale della Regione Sardegna, l’ordinamento degli enti locali rientra nella competenza della legislazione regionale. La disciplina prevista dalla legge n. 56/2014 in materia di città metropolitane è qualificata dall’art. 1, comma 5, della stessa legge come normativa recante principi di “grande riforma economica e sociale” ed, ai sensi del successivo comma 145, è disposto che la Regione Sardegna adegui il proprio ordinamento interno a tali principi entro dodici mesi dall’entrata in vigore della medesima legge. Per quanto riguarda il numero dei consiglieri, nelle more di un riordino complessivo della materia, occorre fare riferimento alla L.R. n. 4 del 2012, modificata dalla L.R. n. 7 del 2015.
Circa il quesito posto con riferimento alla possibilità di riutilizzare il simbolo della lista già utilizzato per le precedenti elezioni amministrative, non si ravvisano preclusioni al riguardo.

Testo 

Si fa riferimento alla nota, allegata in copia, con la quale è stato chiesto da un consigliere comunale se, a decorrere dalle elezioni del 2015, il consiglio di un comune con popolazione inferiore a 3000 abitanti debba essere composto da dieci consiglieri e se possa essere riutilizzato il simbolo della lista già utilizzato per le elezioni del 2011. Con riferimento al primo dei quesiti, si osserva che, ai sensi dell'art. 3 dello statuto speciale della Regione Sardegna, l'ordinamento degli enti locali rientra nella competenza della legislazione regionale nel rispetto della Costituzione, dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. Come noto, la disciplina prevista dalla legge n. 56/2014 in materia di città metropolitane è qualificata dall'art. 1, comma 5, della stessa legge come normativa recante principi di 'grande riforma economica e sociale' ed, ai sensi del successivo comma 145, è disposto che la Regione Sardegna adegui il proprio ordinamento interno a tali principi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della medesima legge. Tuttavia, non risulta che la Regione abbia provveduto ad un riordino complessivo del proprio ordinamento degli enti locali. Per quanto riguarda il numero dei consiglieri, occorre fare riferimento alla L.R. n. 4 del 2012, modificata dalla L.R. n. 7 del 2015. Pertanto, nelle more di un futuro riordino della materia, la normativa attualmente vigente prevede che il consiglio comunale dei comuni con popolazione compresa tra 1000 e 5000 abitanti sia composto da dodici membri. In merito al secondo quesito formulato, non si ravvisano preclusioni al riutilizzo, da parte della formazione politica interessata alle prossime elezioni comunali, del medesimo contrassegno di lista presentato (e presumibilmente ammesso) in occasione delle elezioni tenutesi nello stesso comune nel 2011. Per completezza, si richiamano le disposizioni contenute nell'art. 30 del D.P.R. n. 570/60 che al primo comma, lettera b) (per i comuni sino a 15.000 abitanti) e nell'art. 33, primo comma, lett. b) (per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti), da cui si evincono i criteri di ammissione dei contrassegni di lista, con riferimento, tra l'altro, al divieto di presentazione di contrassegni identici o comunque confondibili con quelli presentati precedentemente per la stessa consultazione o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici. Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all'ente interessato.