Mancata nomina del vicesindaco

Territorio e autonomie locali
24 Novembre 2015
Categoria 
05.01.05 Vicesindaco e Vicepresidente della Provncia
Sintesi/Massima 

Nomina vicesindaco. L’art. 46 del decreto legislativo n. 267/00, al comma 2 prevede che il sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all’elezione. La nomina del vice sindaco, anche secondo quanto indicato nella circolare ministeriale n. 2379 del 16.02.2012, è indispensabile per l’esercizio delle indefettibili funzioni sostitutive del sindaco impedito o assente.

Testo 

Si fa riferimento all'esposto con il quale alcuni consiglieri del Comune di . segnalano la persistente mancata nomina del vice sindaco da parte del sindaco in carica. Al riguardo, si osserva che l'art. 46 del decreto legislativo n. 267/00, al comma 2 prevede che il sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione. Come rilevato dagli esponenti, la nomina del vice sindaco, anche secondo quanto indicato nella circolare ministeriale n. 2379 del 16.02.2012, è indispensabile per l'esercizio delle indefettibili funzioni sostitutive del sindaco impedito o assente. Nel caso in specie, occorre comunque evidenziare che l'articolo 11 dello Statuto del Comune stabilisce che 'il Sindaco designa il Vice Sindaco. In mancanza, i poteri di supplenza sono svolti dall'Assessore più anziano di età'. L'unica interpretazione che possa fornirsi alla citata norma statutaria, alla luce dell'articolo 53, comma 2 del d. lgs. n. 267/2000 che prevede la sostituzione del sindaco, nei casi ivi indicati (tra cui l'assenza o l'impedimento temporaneo) da parte del solo vicesindaco, è quella secondo la quale, in mancanza di designazione è vicesindaco di diritto l'assessore più anziano, non essendo ammissibili ulteriori figure istituzionali che lo possano sostituire nelle proprie competenze quale organo monocratico ovvero quale capo della giunta. Pertanto, ferma restando l'assoluta necessità di ottemperare al disposto di legge che richiede l'esplicita designazione del Vicesindaco da parte del Sindaco, la citata norma statutaria fornisce, nelle more, il necessario strumento per l'individuazione della figura vicaria del sindaco. Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione agli interessati.