Dimissioni consiglieri

Territorio e autonomie locali
19 Ottobre 2015
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Non ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 141, comma 1, lett. b) n. 4 del T.U.O.E.L. qualora il consiglio possa essere ricostituito attraverso la surroga del consigliere dimessosi, attribuendo il seggio al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l’ultimo eletto. Si soggiunge, inoltre, che la surroga del consigliere dimissionario si configura quale attività vincolata e non facoltativa.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stato richiesto il parere di questo Dipartimento in ordine alla situazione del comune di .il quale ha rinnovato i propri organi a seguito delle elezioni amministrative del maggio 2014 ed in esito alle quali sono stati eletti, oltre al sindaco, dodici consiglieri. Nel corso della consiliatura hanno rassegnato le dimissioni quattro consiglieri che sono stati surrogati con apposite delibere adottate, in seconda convocazione, con la presenza di quattro consiglieri. Per quanto concerne il quorum necessario al fine della validità delle sedute, il segretario comunale ha reso parere favorevole in quanto l'art. 273, comma 6, del decreto legislativo n. 267/00 detta una disciplina transitoria che legittima l'applicazione dell'art.127 del T.U. n.148/1915, fino all'adeguamento della normativa locale ai criteri indicati dal citato decreto legislativo n. 267/00. Da quanto emerge dall'esame della documentazione in possesso, il comune non ha adottato una disciplina regolamentare concernente il quorum per le sedute di seconda convocazione. Avverso le citate deliberazioni di surroga è stato proposto ricorso al T.A.R. e, nelle more della pronuncia del giudice amministrativo, il Consiglio di Stato, nella seduta del 30 luglio 2015, ha sospeso l'efficacia degli atti impugnati accogliendo la relativa richiesta di sospensiva. Precedentemente a tale pronuncia si erano dimessi altri due consiglieri, uno nell'aprile e l'altro nel luglio u.s. e, poiché il consigliere dimessosi ad aprile non è più surrogabile per assenza di ulteriori candidati nella medesima lista, da alcuni consiglieri è stata formulata istanza ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. b) n. 4 del T.U.O.E.L.. Al riguardo, si condivide l'avviso di non ritenere sussistenti i presupposti giustificativi per l'applicazione del richiamato art. 141 in quanto il consiglio è tenuto a provvedere alla surroga del consigliere dimessosi lo scorso luglio, ai sensi degli artt. 38, comma 8, e 45, comma 1, attribuendo il seggio al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto. Da quanto si evince nella nota in questione, infatti, solamente uno dei due consiglieri dimessosi successivamente non sarebbe surrogabile per mancanza di ulteriori candidati nella medesima lista. Si soggiunge, inoltre, che le norme citate impongono al Consiglio l'obbligo di procedere alla surroga, configurando, quindi, la relativa attività come vincolata e non facoltativa. Peraltro, come segnalato dal Segretario dell'ente, lo statuto del comune, approvato con delibera n. 55 del 1999, prevede la presenza della metà dei consiglieri per la validità delle sedute. Pertanto, il consiglio, potendo funzionare anche con la presenza di sei consiglieri, dovrà procedere alla surroga del consigliere, elevando a sette il numero dei propri componenti. Infine, anche qualora dovesse intervenire l'annullamento delle delibere consiliari da parte del TAR adito, i medesimi atti potranno essere comunque adottati nuovamente rispettando gli eventuali criteri dettati dal giudice amministrativo con riferimento al quorum necessario al fine della validità della seduta.