Registrazione sedute consiglio

Territorio e autonomie locali
17 Settembre 2015
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

registrazioni foniche da parte del consigliere. Considerato, inoltre, che la normativa tende ormai ad evolvere verso la più totale trasparenza della pubblica amministrazione (decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33), l’ammissione alla registrazione anche da parte dei singoli consiglieri potrebbe essere regolata, caso per caso, dal presidente del consiglio proprio nell’esercizio dei poteri di direzione dei lavori dell’assemblea previsti dall’art. 39 del d. lgs. n. 267/2000, in stretta correlazione alle esigenze di ordinato svolgimento dell’attività consiliare. Tuttavia, tale possibilità è sempre subordinata all’adozione di apposita disciplina regolamentare in virtù anche dell’assunto di cui alla decisione del TAR Veneto n. 826/2010, che ha negato la possibilità di assensi estemporanei da parte del Presidente del Consiglio.

Testo 

In risposta alle note sopradistinte, per quanto di competenza, si osserva che in ordine alla possibilità di effettuare registrazioni foniche da parte del consigliere nell'ambito delle sedute consiliari, occorre preliminarmente ricordare che il consiglio, ai sensi del comma 3, dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 267/2000, ha potestà di disciplinare, con apposite norme regolamentari, ogni aspetto attinente al funzionamento dell'assemblea. E', pertanto, nell'ambito delle norme interne all'ente locale, che dovrebbero rinvenirsi disposizioni sulla possibilità di registrazione del dibattito e delle votazioni con mezzi audiovisivi, sia da parte degli uffici di supporto all'attività di verbalizzazione del segretario comunale (art. 97, comma 4 lett. a del T.U.O.E.L.), che da parte dei consiglieri comunali, nonché dei cittadini ammessi ad assistere alla seduta e degli organi di informazione radiotelevisiva. A margine del potere regolamentare del Consiglio, l'Amministrazione può legittimamente riservarsi il compito di registrazione con mezzi audiovisivi, anche escludendo che altri soggetti e il pubblico in aula possano procedervi. In questo senso, la pubblicità della seduta non implica la facoltà di registrazione ma la libera presenza di chi abbia interesse ad assistere alle sedute. Occorre precisare, comunque, che le eventuali restrizioni in materia di registrazione audiovisiva delle sedute sono dettate dalla necessità del rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali o per impedire la diffusione dei dati sensibili che riguardano le persone. Nel caso di semplice registrazione fonica, anche se non prevista dai regolamenti comunali, la giurisprudenza tende a riconoscere il diritto dei singoli consiglieri ad averne accesso, non rilevando alcuna ragione per cui i consiglieri non possano prenderne conoscenza, 'se non altro per potere verificare la correttezza della verbalizzazione ufficiale, prima di approvarla; ma anche, e più in generale, per poter disporre nell'espletamento del proprio mandato di una documentazione più completa ed accurata' (conforme TAR Piemonte – Sez. I - n. 563 del 27/05/2011). Considerato, inoltre, che la normativa tende ormai ad evolvere verso la più totale trasparenza della pubblica amministrazione (decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33), l'ammissione alla registrazione anche da parte dei singoli consiglieri potrebbe essere regolata, caso per caso, dal presidente del consiglio proprio nell'esercizio dei poteri di direzione dei lavori dell'assemblea previsti dall'art. 39 del d. lgs. n. 267/2000, in stretta correlazione alle esigenze di ordinato svolgimento dell'attività consiliare. Tuttavia, tale possibilità è sempre subordinata all'adozione di apposita disciplina regolamentare in virtù anche dell'assunto di cui alla decisione del TAR Veneto n. 826/2010, che ha negato la possibilità di assensi estemporanei da parte del Presidente del Consiglio.