Convocazione del consiglio comunale per iniziativa di un quinto dei consiglieri.

Territorio e autonomie locali
8 Luglio 2015
Categoria 
05.02.04 Convocazione e presidenza
Sintesi/Massima 

Convocazione del consiglio comunale per iniziativa di un quinto dei consiglieri.
La giurisprudenza in materia si è da tempo espressa affermando che, in caso di richiesta di convocazione del consiglio da parte di un quinto dei consiglieri, “ … al presidente del consiglio comunale spetta soltanto la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacarne l’oggetto, poiché spetta allo stesso consiglio nella sua totalità la verifica circa la legalità della convocazione e l’ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell’assemblea in nessun caso potrebbe essere posto all’ordine del giorno” (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 24 aprile 1996, n.268).

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesta Prefettura ha chiesto il parere della scrivente in ordine ad alcune problematiche concernenti la richiesta di convocazione dell'organo assembleare da parte di un quinto dei consiglieri, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del T.U.O.E.L. n. 267/2000.
In particolare, è stato chiesto se il presidente del consiglio possa riscontrare negativamente la richiesta di convocazione, formulata ai sensi dell'art. 39 citato, recante all'ordine del giorno 'comportamenti del sindaco' in relazione ad un'offerta di acquisto di immobili fatta dall'amministratore in qualità di privato cittadino ad una scuola materna ubicata nel territorio comunale.
Come noto, la giurisprudenza in materia si è da tempo espressa affermando che, in caso di richiesta di convocazione del consiglio da parte di un quinto dei consiglieri, ' . al presidente del consiglio comunale spetta soltanto la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacarne l'oggetto, poiché spetta allo stesso consiglio nella sua totalità la verifica circa la legalità della convocazione e l'ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell'assemblea in nessun caso potrebbe essere posto all'ordine del giorno' (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 24 aprile 1996, n.268).
Alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, pertanto, le uniche ipotesi per le quali l'organo che presiede il consiglio comunale può omettere la convocazione dell'assemblea sono la carenza del prescritto numero di consiglieri oppure la verificata illiceità, impossibilità o manifesta estraneità dell'oggetto alle competenze del Consiglio, ipotesi nelle quali non sembrerebbe essere ricompreso il tema proposto all'o.d.g dell'assemblea.