Un sindaco di un comune ha avviato una procedura di mobilità volontaria per n. 2 posti di istruttore di vigilanza cat. C, di cui 1 con riserva ai dipendenti che prestano servizio in posizione di comando. Il Sindaco ha chiesto di conoscere se sia possibil

Territorio e autonomie locali
1 Luglio 2015
Categoria 
15.04.08 Trattamento di trasferimento
Sintesi/Massima 

Questo Ministero non può concedere deroghe a disposizioni, quale quella in esame, che prevedono il divieto assoluto di assunzione. Unica deroga è quella introdotta dall’art. 4 del D.L. 78/2015 che, al solo fine di consentire la ricollocazione del personale in soprannumero delle Province. Per completezza di informazione si soggiunge che l’art. 5 del citato Dl 78/2015, concernente misure in materia di polizia provinciale, prevede che fino al completo assorbimento del personale di polizia provinciale è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale.

Testo 

Con una nota un sindaco di un Comune, ha rappresentato di aver avviato una procedura di mobilità volontaria per n. 2 posti di istruttore di vigilanza cat. C, di cui 1 con riserva ai dipendenti che prestano servizio in posizione di comando. Poiché nelle more dell'adozione del provvedimento di trasferimento per mobilità l'ente ha accertato la violazione del patto di stabilità interno, il Sindaco ha chiesto di conoscere se sia possibile concedere una deroga al divieto assunzionale previsto dall'art. 31, comma 26, legge 183/2011, al fine di portare a conclusione la predetta procedura di mobilità, tenuto conto della carenza in organico delle predette figure professionali.
Al riguardo, si fa presente che questo Ministero non può concedere deroghe a disposizioni, quale quella in esame, che prevedono il divieto assoluto di assunzione. Unica deroga è quella introdotta dall'art. 4 del DL 78/2015 che, al solo fine di consentire la ricollocazione del personale in soprannumero delle Province, ha disposto che in caso di mancato rispetto, per l'anno 2014, dell'indicatore dei tempi medi di pagamento e del patto di stabilità interno ed ai termini per l'invio della relativa certificazione, non si applicano le sanzioni di cui agli articoli: 41, comma 2 del dl 66/2014; 1, comma 462 lett. d) della legge 228/2012; 31, comma 26 della legge 183/2011.
Per completezza di informazione si soggiunge che l'art. 5 del citato DL 78/2015, concernente misure in materia di polizia provinciale, prevede che fino al completo assorbimento del personale di polizia provinciale è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale.