Elezione presidente della commissione consiliare di garanzia e controllo.

Territorio e autonomie locali
28 Aprile 2015
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Ai sensi dell’art. 44, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00, il presidente della commissione consiliare di garanzia e controllo deve essere individuato in un componente di opposizione. Circa la possibilità di introdurre una norma regolamentare limitativa del diritto di elettorato attivo dei consiglieri di maggioranza, si osserva che tale previsione potrebbe esporre la relativa disposizione al rischio di annullamento a seguito di eventuale impugnativa. Ciò alla luce del principio di subordinazione gerarchica che regola il rapporto tra una fonte di secondo grado quale il regolamento sul funzionamento del consiglio e la legge statale che costituisce il fondamento giuridico del diritto al voto dei consiglieri in ordine alla elezione del presidente della commissione di cui siano componenti, ancorchè tale figura debba essere rivestita da un esponente della parte politica avversa.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stato richiesto un parere in ordine alla procedura di elezione del presidente della commissione consiliare di garanzia e controllo che, ai sensi dell'art. 44, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00, deve essere individuato in un componente di opposizione.
In particolare, è stato chiesto se la votazione del suddetto presidente debba avvenire con la partecipazione di tutti i membri della commissione medesima, oppure se l'elezione possa essere effettuata escludendo dal voto il gruppo riconducibile alla maggioranza consiliare.
Come noto, l'istituto delle commissioni di indagine è previsto dal citato art. 44 recante 'garanzia delle minoranze e controllo consiliare', che al comma 1 prevede l'istituzione facoltativa delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, attribuendo alle opposizioni, a tutela delle minoranze, la presidenza delle stesse e demanda allo statuto dell'ente la specificazione delle forme di garanzia e partecipazione delle minoranze.
Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio del comune è previsto che la Commissione di garanzia e controllo, istituita dall'articolo 13 dello statuto, funziona secondo le modalità e le procedure previste per le commissioni permanenti, ma non sono presenti, nell'ambito della suddetta fonte normativa, indicazioni in ordine alla procedura preordinata alla elezione del presidente.
Circa la possibilità di ammettere al voto i soli membri di opposizione in assenza di un'apposita normativa che lo preveda, il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi in ordine alla metodica del cosiddetto ' voto separato', ha osservato che 'l'unitarietà del Consiglio Comunale può essere incisa solo in base ad una norma che esplicitamente lo consenta non in forza di operazioni interpretative di contenuto incerto;' (cfr sentenza Consiglio di Stato, V Sez. n. 3432/07).
Quanto alla opportunità di introdurre una norma regolamentare limitativa del diritto di elettorato attivo dei consiglieri di maggioranza, si osserva che tale previsione potrebbe esporre la relativa disposizione al rischio di annullamento a seguito di eventuale impugnativa. Ciò alla luce del principio di subordinazione gerarchica che regola il rapporto tra una fonte di secondo grado quale il regolamento sul funzionamento del consiglio e la legge statale che costituisce il fondamento giuridico del diritto al voto dei consiglieri in ordine alla elezione del presidente della commissione di cui siano componenti, ancorchè tale figura debba essere rivestita da un esponente della parte politica avversa.