Deleghe sindacali conferite a consiglieri comunali.

Territorio e autonomie locali
28 Aprile 2015
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Deleghe ai consiglieri. Nell'ambito dell'autonomia statutaria dell'ente locale, sancita dall'art. 6 del decreto legislativo n. 267/00, è ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche, purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce. il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.

Testo 

Si fa riferimento alla nota suindicata, con la quale codesta prefettura ha chiesto l'avviso di questo Ministero in ordine all'istituto della delega ai consiglieri comunali di compiti di collaborazione per l'esercizio di funzioni sindacali.
In particolare, è stato segnalato che gli atti con i quali il sindaco dell'ente in oggetto ha conferito ad alcuni consiglieri comunali incarichi di collaborazione sarebbero, per il loro contenuto, inficiati da vizi di legittimità.
Tali deleghe, infatti, determinerebbero un'impropria commistione tra funzioni di governo e funzioni di controllo politico, nonché un'ingiustificata disparità di ruoli e funzioni rispetto agli altri consiglieri componenti del consiglio.
Al riguardo si rappresenta che nell'ambito dell'autonomia statutaria dell'ente locale, sancita dall'art. 6 del decreto legislativo n. 267/00, è ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche, purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce. Tale istituto è disciplinato, altresì, dall'art. 23, comma 6, dello statuto del comune di ..
Occorre considerare, quale criterio generale, che il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici. Il consigliere, infatti, svolge la sua attività istituzionale, in qualità di componente di un organo collegiale quale il consiglio, che è destinatario dei compiti individuati e prescritti dalle leggi e dallo statuto.
Atteso che il consiglio svolge attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo, ne scaturisce l'esigenza di evitare una incongrua commistione nell'ambito dell'attività di controllo. Tale criterio generale può ritenersi derogabile solo in taluni casi previsti dalla legge.
In proposito, va osservato che il T.A.R. Toscana, con decisione n. 1284/2004, ha respinto il ricorso avverso una norma statutaria concernente la delega ai consiglieri di funzioni sindacali in quanto la stessa escludeva implicitamente che potessero essere delegati compiti di amministrazione attiva, tali da comportare '.l'inammissibile confusione in capo al medesimo soggetto del ruolo di controllore e di controllato.'.
Si soggiunge che il Consiglio di Stato, con parere n. 4883/11 reso in data 17 ottobre 2012, ha ritenuto fondato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in quanto l'atto sindacale impugnato, nel prevedere la delega ai consiglieri comunali di funzioni di amministrazione attiva, determinava '.una situazione, perlomeno potenziale, di conflitto di interesse.'.
Nel ricordare che, come noto, l'ordinamento vigente non prevede poteri ordinari di controllo di legittimità sugli atti degli enti locali in capo a questa amministrazione, si ritiene, dall'esame delle deleghe in questione, che le stesse siano coerenti con la ratio ed il perimetro dell'istituto, come delineato nelle considerazioni che precedono.