Deleghe sindacali di funzioni assessorili conferite a consiglieri comunali.

Territorio e autonomie locali
28 Aprile 2015
Categoria 
09.02.03 Consiglio: funzionamento
Sintesi/Massima 

deleghe ai consiglieri. nell'ambito dell'autonomia statutaria dell'ente locale, sancita dall'art. 6 del decreto legislativo n. 267/00, è ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche, purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce. il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale codesta prefettura ha formulato un quesito concernente l'oggetto.
In particolare è stato segnalato dal capo gruppo consiliare dell' . presso il Comune di . che i decreti con i quali il sindaco ha conferito alcuni incarichi a vari consiglieri di maggioranza sarebbero, per il loro contenuto, inficiate da vizi di legittimità.
Tali decreti attribuendo ai consiglieri competenze tipicamente assessorili, determinerebbero un'impropria commistione tra funzioni di governo e funzioni di controllo politico, nonché un aumento surrettizio del numero complessivo degli assessori rispetto a quello massimo previsto per legge.
Al riguardo si rappresenta che nell'ambito dell'autonomia statutaria dell'ente locale, sancita dall'art. 6 del decreto legislativo n. 267/00, è ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche, purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce. Occorre, tuttavia, considerare che, quale criterio generale, il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.
Il consigliere, infatti, svolge la sua attività istituzionale, in qualità di componente di un organo collegiale quale il consiglio, che è destinatario dei compiti individuati e prescritti dalle leggi e dallo statuto.
Atteso che il consiglio svolge attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo, ne scaturisce l'esigenza di evitare una incongrua commistione nell'ambito dell'attività di controllo. Tale criterio generale può ritenersi derogabile solo in taluni casi previsti dalla legge.
Si aggiunge, infine, che il Consiglio di Stato, con parere n. 4883/11 reso in data 17 ottobre 2012, ha ritenuto fondato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in quanto l'atto sindacale impugnato, nel prevedere la delega ai consiglieri comunali di funzioni di amministrazione attiva, determinava '.una situazione, perlomeno potenziale, di conflitto di interesse.'.