. Diritti e garanzie del consigliere comunale.

Territorio e autonomie locali
16 Aprile 2015
Categoria 
05.02.05 Consiglieri: prerogative e compiti
Sintesi/Massima 

Richiesta di convocazione del consiglio ai sensi dell’art. 39, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00, al presidente del consiglio comunale spetta soltanto la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacarne l'oggetto. In tema di diritto di accesso dei consiglieri, così come affermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4525 del 5 settembre 2014 i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento delle loro funzioni, ciò anche al fine di permettere di valutare - con piena cognizione - la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato richiesto l'avviso di questo Ministero, in ordine ad alcune problematiche attinenti alla tutela dei diritti e delle prerogative della minoranza consiliare del comune di cui in oggetto.
Al riguardo per quanto concerne il diritto della minoranza consiliare tutelato dall'art. 39, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00, la giurisprudenza prevalente in materia ha da tempo affermato che, in caso di richiesta di convocazione del consiglio da parte di un quinto dei consiglieri, 'al presidente del consiglio comunale spetta soltanto la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacarne l'oggetto, poiché spetta allo stesso consiglio nella sua totalità la verifica circa la legalità della convocazione e l'ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell'assemblea in nessun caso potrebbe essere posto all'ordine del giorno' (vd. in particolare T.A.R. Piemonte, Sez. II, 24 aprile 1996, n. 268).
Il T.A.R. Puglia - Lecce (sentenza n. 528/2014) ha recentemente ribadito che la figura del Presidente è posta a garanzia del corretto funzionamento dell'organo rappresentativo e della corretta dialettica tra maggioranza e minoranza.
Pertanto, alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, appare che la convocazione del consiglio comunale con un ordine del giorno diverso da quello richiesto appare elusiva dell'obbligo di cui al comma 2 dell' art. 39 citato, nonché dell'art. 25, comma 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio del Comune di ., ai sensi del quale il sindaco è tenuto a convocare l'assemblea quando lo richieda un quinto dei consiglieri, 'inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti'
In ordine agli atti di sindacato ispettivo, l'art. 23 della citata fonte regolamentare dispone che le interrogazioni e le interpellanze siano trattate in apertura di seduta e, pertanto, la gestione degli argomenti da trattare dovrebbe essere conformata alla suddetta previsione normativa.
In tema di diritto di accesso dei consiglieri, così come affermato dal Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 4525 del 5 settembre 2014 si ricorda che secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, (Cons. Stato, sez. V, 17 settembre 2010, n. 6963; 9 ottobre 2007, n. 5264), '.i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento delle loro funzioni, ciò anche al fine di permettere di valutare - con piena cognizione - la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale. Il diritto di accesso loro riconosciuto ha, in realtà, una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto alla generalità dei cittadini.' in quanto esso è strettamente funzionale all'esercizio del loro mandato, alla verifica e al controllo dell'operato degli organi istituzionali dell'ente locale (Cons. Stato, sez. IV, 21 agosto 2006, n. 4855) ai fini della tutela degli interessi pubblici. Gli unici limiti all'esercizio del diritto di accesso ex art. 43, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00 possono rinvenirsi nella esigenza di comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali, attraverso modalità fissate dal regolamento dell'ente ed inoltre non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche, ovvero meramente emulative, fermo restando, tuttavia, che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente verificata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni a tale diritto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V n. 6993/2010).
La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, con parere D.I.C.A. n. 18368 P-2.4 .5.2.4 del 5.10.2010, ha osservato che il diritto si esercita con l'unico limite di potere esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione delle altre attività di tipo corrente e ciò in ragione del fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, pregiudicando la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza.
Proprio al fine di evitare che le continue richieste di accesso si trasformino in un aggravio dell'ordinaria attività amministrativa dell'ente locale, la citata Commissione ha riconosciuto la possibilità per il consigliere comunale di avere accesso diretto al sistema informatico interno (anche contabile) dell'ente attraverso l'uso della password di servizio (cfr. parere del 29.11.2009).
Premesso quanto sopra si ritiene che, qualora si tratti di esibire documentazione complessa e voluminosa, sia legittimo il rilascio di supporti informatici (CD o DVD) al consigliere, o la trasmissione mediante posta elettronica, in luogo delle copie cartacee. Tale modalità di riscontro, appare in linea con la decisione del Consiglio di Stato, Sez. V, (sent. n. 6742/2007) - il quale ha richiamato il parere di questo Ministero in merito alla possibile riproduzione di planimetrie su CD-rom, in quelle fattispecie, in cui il consigliere chieda l'estrazione di copie di atti la cui fotoriproduzione comporti costi elevati – ed è conforme alla vigente normativa in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione (decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005), che all'articolo 2, prevede che anche 'le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione'.
Quanto alla modifica del regolamento sul diritto di accesso dei consiglieri con la quale è stato dilatato da cinque a trenta giorni il termine per il rilascio della documentazione richiesta, giova richiamare quanto affermato dal T.A.R. Calabria che, con sentenza n. 221 del 2011, ha considerato legittima una norma regolamentare con la quale era stato indicato il termine di trenta giorni quale arco temporale entro il quale la amministrazione avrebbe dovuto dare seguito alla richiesta di accesso da parte dei consiglieri qualora la stessa fosse riferita ad una pluralità di documenti. Ciò in quanto il suddetto termine è stato considerato ragionevole e comunque coerente con l'art 25 della legge 241 del 1990 'che prevede l'accesso ai documenti amministrativi entro 30 giorni dalla richiesta, salvi i casi di differimento'.