INCOMPATIBILITA' CONSIGLIERI DEBITORI NEI CONFRONTI DEL COMUNE.

Territorio e autonomie locali
18 Febbraio 2015
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

IN CASO DI DEBITO LIQUIDO ED ESIGIBILE IN CAPO ALL'AMMINISTRATORE, NEI CONFRONTI DEL PROPRIO ENTE L'AMMINISTRATORE SI TROVA IN UNA POSIZIONE DI INCOMPATIBILITA' - LA INCOMPATIBILITA' VERRA MENO QUANDO IL DEBITO SARA' ESTINTO. LA RATEIZZAZIONE DEL DEBITO RICHIESTA AL PRIOPRIO ENTE NON E' SUFFICIENTE A FAR VENIR MENO L'IPOTESI DI INCOMPATIBILITA', E' SOLO UNA SEMPLICE MODALITA' DI PAGAMENTO.

Testo 

Class..15900/TU/00/63 Roma, 18 febbraio 2015

Oggetto: Comune di ......... Incompatibilità consiglieri comunali.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale codesta Prefettura ha fatto pervenire a questo Ministero una richiesta di chiarimenti da parte dell'amministrazione comunale di ......., circa l'applicabilità delle ipotesi di cui all'art. 63 del TUOEL, nei confronti di due consiglieri comunali condannati, con sentenza non ancora definitiva, a risarcire un danno erariale cagionato all'amministrazione comunale.
Sulla base di quanto rappresentato dal comune di ...... con nota n. 6019 in data 6 febbraio u.s., ad avviso di questa Direzione centrale, la fattispecie ricade nella previsione di cui al comma 1, n. 6 del citato art. 63, essendo ravvisabile l'ipotesi di incompatibilità in presenza di una sentenza, munita di formula esecutiva, della Corte dei Conti, Terza sezione giurisdizionale centrale d'appello, ed essendo stati i due amministratori formalmente messi in mora.
Quanto alla rateizzazione del debito, secondo un consolidato orientamento di questa Amministrazione, l'approvazione di un piano fra le parti non è sufficiente a far venir meno l'ipotesi di incompatibilità.
Infatti, solo l'estinzione del debito, con il paghe mento dell'ultima rata prevista nel piano, fa cessare il conflitto di interessi derivante dalla contestuale posizione di amministratore dell'ente e debitore dello stesso.
Si precisa, comunque, che la valutazione della eventuale sussistenza della causa ostativa all'espletamento del mandato elettivo è rimessa al consiglio comunale.
Infatti, in conformità al generale principio per cui ogni organo collegiale è competente a deliberare sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, la verifica delle cause ostative all'espletamento del mandato è compiuta con la procedura di cui all'art. 69 del TUOEL, che garantisce il contraddittorio tra organo e amministratore, assicurando a quest'ultimo l'esercizio del diritto di difesa e la possibilità di rimuovere entro un congruo termine la causa di incompatibilità contestata. (cfr. Corte di Cassazione, sez, I, sentenza 10 luglio 2004, n. 12809; Id. sentenza 12 novembre 1999, n. 12529).