Agenti polizia municipale - Comando presso ufficio giudice di pace.

Territorio e autonomie locali
30 Gennaio 2003
Categoria 
15.05 Personale area di vigilanza
Sintesi/Massima 

Agenti P.M. comandati ufficio giudice pace - Possibilità mantenimento (ente appartenenza) qualifica attribuita, attesa incombenza onere impegni finanziari per contratto a tempo indeterminato e onere aggiuntivo eventuale erogazione indennità P.S.

Testo 

Si fa riferimento ad una richiesta di parere riguardante la problematica relativa al comando presso l'ufficio del giudice di pace di dipendenti comunali in possesso della qualifica di agente di P.S.
In particolare alcune amministrazioni comunali hanno chiesto di conoscere se il personale comandato presso i predetti uffici mantenga, nell'ente di appartenenza, la qualifica allo stesso attribuita in base alla specifica posizione che lo stesso occupava all'interno dell'ente. Ciò ha rilevanza tenuto conto che sui predetti enti incomberebbe non solo l'onere di mantenere in vita il contratto a tempo indeterminato con i conseguenti impegni finanziari, ma anche quello di sopportare l'onere aggiuntivo dell'eventuale erogazione dell'indennità di P.S., per soggetti che non possono svolgere le relative mansioni.
Al riguardo, si rammenta che il personale che opera presso gli uffici del giudice di pace è a tutti gli effetti personale "comandato" ai sensi dell'art. 26 comma 4 della L. 24/11/1999, n. 468. Invero, tale comma prevede che il personale dipendente comunale che opera o che ha operato per almeno due anni presso gli uffici di conciliazione continui a prestare servizio nella medesima posizione presso l'Ufficio del Giudice di Pace esistente nel circondario con competenza anche per il comune già sede degli uffici di conciliazione.
Dalla richiamata normativa si evince che i dipendenti comunali debbano continuare a svolgere la propria attività nelle medesime condizioni continuando a dipendere funzionalmente dall'Ente locale. Difatti, la circostanza che i suddetti dipendenti vengano utilizzati nei suddetti uffici mediante l'istituto del comando non comporta l'estinzione del rapporto di lavoro con l'amministrazione di appartenenza e la cancellazione del posto in organico.
Ciò posto si fa presente che, come è noto, il Ministero della Giustizia ha, con circolare n. 4.1.S.979 del 7.9.2000, fornito ogni utile indicazione e chiarimento in ordine all'individuazione dei destinatari della disposizione di cui al citato art. 26 comma 4, nonché alle modalità di effettuazione dei rimborsi alle amministrazioni comunali.
Infatti, il Ministero della Giustizia rimborserà al Comune il trattamento economico fondamentale corrisposto al personale di cui trattasi, così come specificato al punto 3 della sopracitata circolare, con esclusione, quindi, di ogni voce retributiva accessoria. Detto trattamento accessorio rimane, difatti, a carico dell'amministrazione di destinazione, in quanto la stessa fruisce delle relative prestazioni.
Per quanto attiene, invece, l'erogazione al personale comandato dell'indennità di P.S. prevista dall'art. 37, com. 1, lett, b) del CCNL 6/7/1995, oggetto della richiesta di parere de qua, si fa presente che l'Aran, conformemente all'orientamento espresso in materia dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota n. 698 del 2/2/2001, ritiene che la stessa debba essere sospesa.
Invero, ai fini della sua corresponsione, la predetta Agenzia ritiene che sia necessario che il personale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto in base alla legge n. 469/1978, eserciti in modo concreto tutte le funzioni previste dagli artt. 5 e 10 della legge n. 65/1986 e precisamente funzioni di polizia giudiziaria, polizia stradale e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. Conseguentemente, la suddetta indennità non può essere corrisposta al personale comandato in posizioni di lavoro non comportanti l'espletamento di tutte le predette funzioni.
Ed infatti, l'istituto del comando descrive la situazione per cui il pubblico impiegato, titolare di un posto di ruolo presso una pubblica amministrazione, viene assegnato a prestare servizio presso altra amministrazione o ente pubblico e comporta, da un lato, l'obbligo di prestare servizio presso un ufficio o ente diverso da quello di appartenenza e, dall'altro, la dispensa dagli obblighi di servizio verso l'amministrazione di origine (cfr. C.d.S., Sez. VI, 19 ottobre 1976, n. 3746, da ultimo, Sez. IV, 23 novembre 2002, n. 6455).
Da quanto sopra esposto discende, quindi, che le Amministrazioni locali non dovranno sopportare l'onere aggiuntivo dell'erogazione dell'indennità di P.S. ai dipendenti comandati a prestare servizio presso l'Ufficio del Giudice di Pace, tenuto conto che gli stessi, per il periodo del comando, non svolgono le funzioni relative ai citati artt. 5 e 10 della L. n. 65/1986.