Conferimento funzioni dirigenziali - Delega.

Territorio e autonomie locali
30 Gennaio 2003
Categoria 
15.01.06 Conferimento e revoca degli incarichi
Sintesi/Massima 

Competenza Dirigenti rilascio concessioni edilizie - Possibilità delega o attribuzione (singolarmente o in parte) a personale cat. D incaricati posizione organizzativa - Ambito applicazione innovazioni introdotte L. n. 145 del 15.7.2002 - Possibilità Dirigenti delega funzioni, limiti della stessa – Possesso requisiti necessari da parte titolare posizione organizzativa per esercizio funzioni dirigenziali delegate.

Testo 

Un Ente ha chiesto di conoscere se le funzioni attribuite alla dirigenza (ex art. 107, comma 2, del d.lgs. 267/2000), con particolare riferimento al rilascio delle concessioni edilizie, possano essere, singolarmente o in parte, delegate o attribuite a dipendenti di categoria D incaricati di posizione organizzativa (ex artt. 8 e 9 d.lgs. 267/2000).
E' stato chiesto nello specifico, l'ambito di applicazione agli enti locali delle innovazioni introdotte dalla legge n. 145 del 15.7.2002, per quel che concerne la previsione della delega di funzioni da parte dei dirigenti, nonché i limiti della stessa ed i requisiti necessari di cui deve essere in possesso il titolare di posizione organizzativa per l'esercizio delle funzioni dirigenziali delegate.
Al riguardo, occorre innanzitutto puntualizzare che gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative, secondo la disciplina di cui agli artt. 8 e 9 del c.cn.l. del 31.3.1999, presuppongono in ogni caso lo svolgimento di funzioni con assunzione di elevata responsabilità, funzioni che debbono essere previamente individuate dagli enti, i quali, peraltro - rispetto alle anzidette funzioni - debbono tenere conto di vari aspetti, fra cui i requisiti culturali posseduti dal personale della categoria D. Pertanto, non essendo espressamente richiesto il possesso di un particolare titolo di studio, l'Amministrazione dovrà valutare essa stessa le potenzialità individuali e professionali possedute dal dipendente in relazione allo svolgimento dell'attività richiesta. Tale facoltà trova tuttavia il suo limite nella richiesta di peculiari attività professionali (es. progettazioni) per lo svolgimento delle quali risulti inderogabile il possesso dello specifico titolo di studio.
Per quel che concerne la disposizione relativa alla delega di funzioni dirigenziali, così come introdotta dall'art. 2 della legge 15.7.2002, n. 145 (che ha inserito il comma 1 bis all'articolo 17 della legge 30.3.2001, n. 165), si fa presente che la stessa può essere resa applicabile anche agli enti locali - così come ritenuto da questo Ministero a seguito di esame congiunto della problematica con i rappresentanti dell'A.N.C.I. e dell'U.P.I. e formalizzato con circolare n. 3/2002 in data 7.7.2002 – Pertanto, l'Amministrazione, ha la potestà di recepire nel proprio ordinamento, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare, i principi previsti dalla richiamata disposizione, attraverso una disciplina di dettaglio calibrata alla propria specifica condizione, alle relative esigenze organizzative ed alle condizioni strutturali e funzionali.
In ordine ai limiti della delega delle funzioni dei dirigenti, si rappresenta che la norma prescrive la temporaneità, ma non ne determina il limite massimo, né indica criteri per la fissazione del periodo di durata. E' da intendersi che, dovendo la delega essere conferita 'per specifiche e comprovate ragioni di servizio', il termine deve logicamente essere correlato alla permanenza delle ragioni medesime.
Riguardo, infine, ai requisiti ulteriori necessari per l'esercizio delle funzioni dirigenziali delegate, occorre sottolineare come non sia previsto alcun limite alla delegabilità delle funzioni con riguardo alla qualifica posseduta dal delegato. L'unica prescrizione riguarda l'obbligo di destinare la delega ai 'dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici', senza peraltro indicare una soglia minima di qualifica o di titolo di studio come condizione di ammissibilità. E' chiaro, tuttavia, che l'incongruo uso della facoltà per l'inadeguatezza della persona designata sarebbe destinato a riverberarsi sulla responsabilità del dirigente, cosicché per ciò stesso ne risulta garantito il buon esercizio.
Un'ulteriore garanzia, anche a tutela del delegato, deriva dal fatto che il provvedimento di delega deve essere motivato, potendosi ritenere che l'obbligo della motivazione riguarda innanzitutto, in osservanza ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di efficienza dell'azione amministrativa, la capacità del dipendente prescelto di sostenere, sotto il profilo della qualificazione professionale, l'esercizio dei compiti assegnatigli.