Sospensione cautelare da servizio dipendente rinviato a giudizio (successivamente assolto) svolgente attività lavorativa privata durante detto periodo - Applicabilità sanzioni previste norme legislative vigenti in materia.

Territorio e autonomie locali
30 Gennaio 2003
Categoria 
15.09.08 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
Sintesi/Massima 

Possibilità applicazione a dipendente sospeso da servizio (per rinvio a giudizio e successivamente assolto) sanzioni previste norme legislative vigenti in materia incompatibilità e cumulo impieghi (art. 58 D. Lgs. 29/93), atteso svolgimento, durante periodo sospensione, (da parte medesimo) attività professionale a favore terzi senza preventiva autorizzazione da parte ente.

Testo 

Con la nota fatta pervenire tramite un U.T.G, un Comune ha sottoposto a questo Ministero un quesito concernente la particolare situazione di un dipendente comunale che, sospeso dal servizio perché rinviato a giudizio (poi successivamente assolto), durante il periodo della sospensione dal servizio ha svolto attività professionale a favore di terzi, senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente.
In particolare viene chiesto se sono da applicare al dipendente le sanzioni previste dalle norme legislative vigenti in materia di incompatibilità e di cumulo di impieghi (art. 58 d.lgs. 29/93), e se, dei compensi percepiti dal dipendente nell'attività privata, si dovrà tenere comunque conto in sede di conguaglio degli emolumenti trattenuti durante il periodo di sospensione.
Al riguardo, si riporta di seguito un significativo parere emesso dal Consiglio di Stato, commissione speciale pubblico impiego, che sulla circostanza evidenziata si è così espresso: 'L'impiegato, durante il periodo di sospensione dal servizio, può prestare la propria attività presso terzi, senza pregiudicare il prestigio e il decoro dell'amministrazione che, pertanto, non può disporre la decadenza dall'impiego per incompatibilità tra rapporto d'impiego e lavoro a favore di terzi (art. 51 comma 2, d.p.r. 24.4.1982, n. 335).' N. 442 del 17.5.1999.
Se, quindi, per un verso non sussisterebbe incompatibilità della prestazione di attività lavorativa alle dipendenze di terzi, poiché il lavoratore nel periodo di sospensione cautelare non può e non deve prestare servizio presso l'amministrazione, per quel che concerne invece la 'restitutio ad integrum' a favore dell'impiegato, conseguente al reinserimento in servizio a seguito di assoluzione, il Consiglio di Stato, nel decidere su un caso analogo, con Sent. n. 23 del 13.1.1999, sez. V, ha stabilito che l'amministrazione, in sede di liquidazione degli emolumenti dovuti al lavoratore subordinato è tenuta, a detrarre tutti i compensi da costui percepiti nel periodo di allontanamento dal lavoro in relazione sia ad altre attività lavorative, sia all'eventuale trattamento pensionistico nel frattempo attribuitogli.