Rimborsi spese– Possibilità di rimborsare le spese legali sostenute da un ex amministratore per la propria difesa in giudizio innanzi alla Corte dei Conti, conclusosi con sentenza di dichiarazione di inammissibilità per improcedibilità dell’atto d

Territorio e autonomie locali
17 Gennaio 2003
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

Rimborsi spese
– Possibilità di rimborsare le spese legali sostenute da un ex amministratore per la propria difesa in giudizio innanzi alla Corte dei Conti, conclusosi con sentenza di dichiarazione di inammissibilità per improcedibilità dell’atto di citazione.

Testo 

Un ente ha formulato un quesito in merito alla possibilità di rimborsare le spese legali sostenute da un ex amministratore per la propria difesa in giudizio innanzi alla Corte dei Conti, conclusosi con sentenza di dichiarazione di inammissibilità per improcedibilità dell'atto di citazione.
Si osserva preliminarmente che l'art. 3, comma 2bis, del decreto legge n. 543/96 introdotto dalla legge di conversione n. 639/96, prevede espressamente che in caso di definitivo proscioglimento, le spese legali sostenute da amministratori o dipendenti, sottoposti al giudizio della Corte dei Conti, siano rimborsate dall'amministrazione di appartenenza.
La Corte dei Conti, con orientamento costante (cfr. le sentenze n. 283 del 21/10/99 e n. 70 del 23/03//99 della sezione giurisdizionale della Basilicata e la sentenza n. 100 del 31/10/00 della sezione giurisdizionale del Molise), ha chiarito che il rimborso delle spese di assistenza legale è ammissibile solo in ipotesi di sentenza ampiamente assolutoria che escluda completamente la responsabilità dei convenuti.
La definizione in via preliminare del giudizio per una questione di rito (inammissibilità dell'atto di citazione per difetto di procedibilità), come nel caso in esame, non equivale ad un vero e proprio proscioglimento nel senso indicato dalla legge, mancando il requisito essenziale della verifica dell'assenza di dolo o colpa grave.
Per completezza, si soggiunge che, con sentenza n. 499/99 del 28 gennaio 1999, la Corte dei Conti per l'Emilia Romagna ha ritenuto che la norma introdotta dalla legge n. 639/96, non avendo efficacia retroattiva, non può trovare applicazione nei giudizi instaurati prima della sua entrata in vigore.