Rimborsi spese– Rifusione delle spese legali sostenute dall’ex sindaco di un comune in un procedimento penale conclusosi con provvedimento di archiviazione del G.I.P.

Territorio e autonomie locali
22 Novembre 2002
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

Rimborsi spese
– Rifusione delle spese legali sostenute dall’ex sindaco di un comune in un procedimento penale conclusosi con provvedimento di archiviazione del G.I.P.

Testo 

E' stato formulato un quesito in merito alla rifusione delle spese legali sostenute dall'ex sindaco di un comune in un procedimento penale conclusosi con provvedimento di archiviazione del G.I.P..
Si rappresenta, al riguardo, che è orientamento di questo Ministero ritenere praticabile la rifusione delle spese legali sostenute dagli amministratori se gli atti o i fatti dedotti in giudizio siano stati posti in essere nell'espletamento del mandato o del servizio ed a condizione che, riconosciuta l'assenza di dolo o di colpa grave, il procedimento si sia concluso con una sentenza di assoluzione con formula piena, passata in giudicato.
Il rigore che deve sorreggere la valutazione della rimborsabilità di dette spese è stato confermato da ultimo con la sentenza del Consiglio di Stato – sezione V, n. 2242/2000, che ne ha evidenziato la sostanziale eccezionalità, necessariamente circondata da garanzie procedimentali che non hanno valore puramente formale, ma mirano ad accertare la presenza dei necessari presupposti sostanziali della pretesa, la quale, in ultima analisi, postula l'accertamento dell'assenza di responsabilità dell'amministratore in relazione al fatto generatore dell'esborso anticipato nel giudizio penale.
E' stato, altresì, ribadito, con richiamo alla giurisprudenza ordinaria, che, ai fini del rimborso, è necessario accertare che le spese siano state sostenute a causa e non semplicemente in occasione dell'incarico e sempre entro il limite costituito dal positivo e definitivo accertamento della mancanza di responsabilità penale degli amministratori che hanno sostenuto le spese legali.
Ulteriore condizione è l'assenza di un conflitto di interessi tra l'attività dell'amministrazione e la condotta dell'amministratore, da valutarsi ex post a conclusione del procedimento (cfr.: Corte di Cassazione, sez. I, sent. n. 15724 del 13/12/2000 e n. 54 del 03/01/02). In base all'orientamento della magistratura contabile e amministrativa (Corte dei Conti, sezioni riunite, 18 giugno 1986, n. 501; TAR Lombardia, sez. III, 14 gennaio 1993, n. 14; TAR Piemonte, sez. II, 28 febbraio 1995, n. 138; Consiglio di Stato, sezione VI, 13 gennaio 1994, n. 20) il contrasto di interessi va escluso quando l'amministratore abbia adottato atti d'ufficio nell'esclusivo interesse dell'amministrazione e non può pertanto essere valutato in astratto ed ex ante, cioè con puro e semplice riferimento alle accuse rubricate, ma deve essere preso in considerazione in concreto, a conclusione del processo, tenuto conto dell'esito dell'istruttoria e del conseguente giudizio. Nella fattispecie in esame non si ritiene che sussistano i presupposti per il rimborso delle spese legali sostenute dall'ex sindaco in ragione del fatto che il comportamento che ha dato origine all'imputazione non è stato posto in essere nell'esercizio delle funzioni pubbliche ricoperte, ma per motivazioni del tutto estranee a tale sfera di interessi pubblici e, quindi, riconducibili a quella degli interessi personali. Ciò emerge inequivocabilmente dalla circostanza che l'ex amministratore 'ha pagato tutte le telefonate abusive prima di qualunque contestazione sul punto' (motivazione della richiesta di archiviazione del P.M. al GIP), dimostrando in tal modo l'estraneità della condotta dall'ambito di esercizio delle pubbliche funzioni.
Il rimborso, infatti, è ammissibile per le condotte poste in essere 'a causa' dell'espletamento della carica pubblica e non anche 'in occasione' di detto espletamento.