Erroneità inquadramento (in sede applicazione contrattuale) assistente all’infanzia (ex IV q. f.) in esecutore - assistente asilo nido (cat. B2) anziché mantenimento profilo assistente all’infanzia (cat. C) - Controversia materia lavoro (art. 417-bi

Territorio e autonomie locali
17 Novembre 2002
Categoria 
15.01.01 Inquadramento
Sintesi/Massima 

Erroneità inquadramento (in sede applicazione contrattuale) assistente all’infanzia (ex IV q. f.) in esecutore - assistente asilo nido (cat. B2) - Rivendicazione diritto inquadramento cat. C, con mantenimento profilo professionale assistente all’infanzia, attesa carenza necessaria ricognizione funzioni e mansioni espletate.

Testo 

Un Ufficio Territoriale del Governo, al fine di predisporre la memoria difensiva di costituzione e risposta per l'Amministrazione comunale rappresentata, ha chiesto il parere di questo Ministero in merito alla questione sollevata da una dipendente di un Comune.
La dipendente che riveste il profilo di assistente all'infanzia (IV qualifica funzionale ex d.P.R. n. 347/1983) lamenta l'erroneità del proprio inquadramento nella categoria B, posizione economica B2, con il profilo di esecutore – assistente asilo nido, effettuato con determinazione dirigenziale, in sede di applicazione contrattuale, in carenza della necessaria ricognizione delle funzioni e delle mansioni espletate.
Sostanzialmente, la dipendente reclama il proprio diritto all'inquadramento nella categoria 'C', con il mantenimento del profilo professionale di 'assistente all'infanzia'.
Al riguardo, si rappresenta che la questione della riqualificazione degli addetti all'asilo nido rivestenti un profilo prettamente esecutivo (assistenti o puericultrici) che rivendicano l'inquadramento nel più elevato profilo di educatore (VI q.f.) è stata più volte presa in esame dalla Commissione Centrale per la Finanza (Organici) degli Enti Locali, la quale ha sempre ritenuto che non sussiste alcun automatismo in ordine a tale riqualificazione.
Infatti, deve rilevarsi che il profilo professionale di assistente all'infanzia è assimilabile a quello di puericultrice, che in vigenza del d.P.R. n. 191/79 era inquadrato nel III livello retributivo funzionale.
Il successivo d.P.R. n. 810/80, disciplinante il rapporto di lavoro del personale degli enti locali per il periodo 1.3.1979 – 31.12.1981, all'art. 28 ha riconosciuto alle puericultrici, a parità di funzioni, una più elevata qualificazione professionale, inquadrando queste ultime nel nuovo IV livello.
Il d.P.R. n. 347/83 che aveva introdotto le qualifiche funzionali, nell'individuazione di massima dei profili professionali ha previsto, tra l'altro, l'inquadramento delle puericultrici nella IV q.f., ricomprendendo, tra l'altro, tra le figure di VI qualifica funzionale, le 'educatrici' quali dipendenti in possesso di specifica professionalità necessaria per l'espletamento delle funzioni socio-educative per la prima infanzia.
Si è voluta mantenere, pertanto, una netta separazione tra le mansioni prettamente esecutive attribuite alle puericultrici da quelle educative proprie delle educatrici degli asili nido, le quali ultime possiedono un grado di professionalità e di autonomia operativa diversa e superiore alle prime.
L'inquadramento delle puericultrici (o assistenti all'infanzia) nella VI q.f. si risolveva dunque, alla stregua delle considerazioni che precedono, in un'illegittima attribuzione di qualifica superiore che determina conseguentemente, un'espansione in senso verticale della pianta organica e, quindi un aumento della spesa per il personale.
Giova, inoltre tenere presente che nell'ambito dell'asilo nido le mansioni di natura educativa costituiscono solo un aspetto, peraltro non prevalente, del servizio espletato in favore dei bambini ospitati, essendo invece, le mansioni di natura esecutiva, consistenti nella custodia e nell'assistenza personale di lattanti, dei divezzi e dei semidivezzi, certamente più impegnative dal punto di vista quantitativo.
La Commissione Centrale per la Finanza Locale (poi Commissione Centrale per gli Organici degli Enti Locali), come già detto, ha esaminato più volte la questione in riferimento alle modifiche di pianta organica proposte da singoli comuni, propendendo per la non approvazione delle richieste.
I relativi provvedimenti hanno spesso formato oggetto di ricorso ai Tribunali Amministrativi Regionali i quali, condividendo le tesi di questo Ministero, hanno sempre respinto i gravami posti dalle amministrazioni locali o dai loro dipendenti. (V. tra le tante, TAR Lombardia n. 1251/95 del 28.10.1995 reg. ricorsi 1701/86 X c/Comune di Y – TAR Piemonte n. 209/92 del 29.4.1992, reg. ricorsi 889/89 Comune di W c/Ministero dell'Interno).
Il d.P.R. n. 333/90 che ha recepito la disciplina dell'accordo sindacale del 23.12.1989 all'art. 34 ha previsto la riqualificazione di una serie di profili professionali riconducibili agli enti locali, riconoscendo, tra l'altro, alle puericultrici, dall'1.10.1990, il passaggio dalla IV alla V qualifica funzionale e riproducendo, sostanzialmente, l'operazione già effettuata in sede di d.P.R. n. 810/80.
Il vigente Contratto collettivo di lavoro del 31.3.1999, all'art. 7 comma 1 stabilisce che il personale in servizio è inserito nel nuovo sistema di classificazione 'con l'attribuzione della categoria e della posizione economica corrispondenti alla qualifica funzionale e al trattamento economico fondamentale in godimento, secondo le prescrizioni dell'allegata tabella C'.
Tale ultimo contratto, pertanto, in sede di primo inquadramento, non ha riconosciuto una più elevata qualificazione a parità di mansioni nei confronti del personale interessato (riconoscimento effettuato, invece, nei riguardi del personale dell'area di vigilanza e dei dipendenti di I e II qualifica funzionale), ma ha rinviato per la nuova parametrazione al confronto automatico delle vecchie qualifiche funzionali con le nuove categorie e posizioni economiche.
Pertanto, in base alla predetta ricostruzione è infondata la richiesta di inquadramento nella categoria C, ritenendosi, invece opportuna la rettifica dell'inquadramento nella posizione economica B3, anziché B2, per corrispondenza con la V qualifica funzionale prevista dall'art. 34 del d.P.R. n. 333/90.