Attribuzione (momentanea) funzioni competenza categoria superiore - Erroneità inquadramento dipendente in collaboratore professionale terminalista (cat. B3) anziché istruttore (cat. C) - Controversia materia lavoro (art. 417-bis c.p.c.).

Territorio e autonomie locali
16 Novembre 2002
Categoria 
15.01.01 Inquadramento
Sintesi/Massima 

Controversia materia lavoro (art. 417-bis c.p.c.). Considerazione, parte dipendente comunale, erroneo proprio inquadramento in collaboratore professionale terminalista (cat. B3) anziché istruttore (cat. C) atteso provvisorio incarico copertura posto vacante ed espletamento mansioni riferibili a tale ultimo profilo.

Testo 

Un U.T.G. ha trasmesso copia della richiesta di tentativo di conciliazione avanzata da una dipendente di un Comune, con l'invito a questa Direzione di esprimere il proprio parere in merito agli eventuali, possibili, margini di trattativa per l'Amministrazione assistita ai sensi della normativa sopra citata.
Dalla documentazione inviata si evince che l'Amministrazione comunale, con deliberazione del 17.9.1999 destinava all'Ufficio Relazioni con il Pubblico presso l'Ufficio Politica della Casa, la dipendente - rivestente il profilo professionale di 'operatore esecutivo' (B2 q.f.) - incaricandola a coprire provvisoriamente il posto vacante di collaboratore professionale terminalista (B3).
Il predetto incarico, assegnato per sei mesi, era stato successivamente prorogato per ulteriori sei mesi, 'fino all'espletamento del relativo concorso'.
L'Amministrazione sostiene che l'incarico è stato conferito in relazione al posto vacante di terminalista; la dipendente rileva, invece, che tale incarico si sarebbe protratto fino al completamento delle procedure per l'espletamento del concorso interno di 'istruttore' addetto all'Ufficio Politica della Casa (cat. C), avendo, di fatto, espletato le mansioni riferibili a tale ultimo profilo in qualità sia di responsabile dell'Ufficio politica della casa e sia di addetta all'Ufficio relazioni con il pubblico.
Ciò premesso, rilevando, in particolare, l'erronea applicazione dell'art. 56 del d. legs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, la dipendente ha chiesto la revisione del trattamento economico da rideterminare sulla base delle differenze stipendiali tra le posizioni economiche B2 e C1 e non già tra le posizioni B2 e B3.
Al riguardo, si premette che l'art. 56 del d. legs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni (ora art. 55 del d. legs. n. 165/2001) stabilisce che in presenza di determinati presupposti (tra i quali l'esistenza del posto è fondamentale), almeno per determinati periodi, è possibile adibire il prestatore di lavoro a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore,
L'art. 8 del C.C.N.L. integrativo – comparto Regioni Autonomie locali - del 15.9.2000 ha sostanzialmente riprodotto la disciplina prevista dal sopracitato art. 56 del d. legs. n. 29/93.
Alla luce della citata normativa, pertanto, l'attribuzione delle funzioni è possibile solo per i posti di qualifica immediatamente superiore; nel caso degli enti locali, potrebbe, però, risultare controverso se per qualifica immediatamente superiore debba intendersi la posizione economica superiore che corrisponda a posti di funzione anche nell'ambito della medesima categoria (nel caso in specie B3 quale posto inquadrabile nella ex V qualifica funzionale, rimanendo escluse le semplici progressioni economiche – es: B5 o B6) o possa invece intendersi anche un posto appartenente alla categoria superiore (nel caso in specie 'C').
L'art. 3 del CCNL del 31.3.1999, relativo al sistema di classificazione del personale, al comma 3 prevede testualmente che 'l'assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio del potere modificativo'.
In virtù della menzionata norma è possibile dunque assegnare provvisoriamente il personale di posizione economica B2 in posti di categoria 'C'.
Tuttavia, al fine dell'accoglimento della richiesta avanzata dalla dipendente, sarebbe opportuno conoscere se la reggenza (attribuita con atto formale) fosse effettivamente riferita al posto di 'istruttore' e se si sia prolungata fino al completamento delle procedure di concorso per la copertura definitiva del medesimo posto.
Nell'ipotesi in cui, invece, così come sostenuto dal Dirigente del I Settore del Comune, la dipendente, sia stata incaricata formalmente a coprire il posto di collaboratore professionale terminalista (B3), fino al completamento delle corrispondenti procedure concorsuali, non sembra che sussistano margini per risolvere in via conciliativa la questione.