Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi– Possibilità del versamento di quote forfettarie degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi

Territorio e autonomie locali
14 Novembre 2002
Categoria 
13.01 Posizione giuridica e trattamento economico:
Sintesi/Massima 

Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi
– Possibilità del versamento di quote forfettarie degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi

Testo 

E' stato formulato un quesito inerente la possibilità del versamento di quote forfettarie degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, da parte di un comune, a favore del sindaco per il periodo gennaio 1991 – ottobre 1997, durante il quale l'amministratore risultava nella condizione di lavoratore non dipendente.
Al riguardo, la normativa al tempo vigente, ovvero la legge n. 816/85, prevedeva il beneficio del versamento di detti oneri, esclusivamente per i lavoratori dipendenti. Il beneficio della contribuzione da parte degli enti agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, per i lavoratori non dipendenti, è stato introdotto dall'art. 26 della legge 3 agosto 1999, n. 265, che ha sostituito la normativa precedente in materia di status degli amministratori, poi riformulato nell'art. 86 del decreto legislativo n. 267/2000. L'istituto ha conseguito compiuta applicazione dopo l'emanazione del decreto ministeriale del 25 maggio 2001, cui era rinviata la definizione delle relative quote.
Da quanto rappresentato, fermo restando la riconosciuta decorrenza retroattiva di detto D.M. a far data dalla legge n. 265/99, al fine di assicurare pari trattamento per gli amministratori lavoratori dipendenti e a quelli autonomi, non risulta possibile dare esito favorevole alla richiesta per il periodo indicato nel quesito, in quanto nessuna normativa contemplava fino alla detta legge n. 265/99, la possibilità di erogazione di contributi previdenziali a favore di amministratori locali, non lavoratori dipendenti, soggiacendo tra l'altro, tale normativa, al divieto della retroattività delle norme come previsto dall'art. 11 delle preleggi.
Allo stesso tempo, non si ravvisano possibilità attraverso cui il comune, in deroga alle disposizioni vigenti, possa provvedere al versamento delle quote forfettarie previdenziali in favore dell'amministratore interessato.