- Progressione verticale personale EE. LL. – Validità triennale graduatorie.

Territorio e autonomie locali
11 Novembre 2002
Categoria 
15.01.03 Progressione orizzontale e verticale
Sintesi/Massima 

- Possibilità applicazione a bando di selezione interna per progressione verticale della norma relativa a validità triennale graduatorie.

Testo 

Il Sig. X, nella veste di consigliere comunale, ha chiesto di conoscere se la norma relativa alla validità triennale delle graduatorie concorsuali - art. 91 , comma 4, del d.lgs 18.8.2000 n. 267 - possa essere applicata anche ai bandi di cui all'art. 4, comma 1, del C.C.N.L. dell'1.4.1999.
In particolare si vuole conoscere se possa ritenersi legittima - in riferimento ad un bando di concorso di selezione interna per la progressione verticale di n. 4 specialisti di vigilanza categoria D, posizione economica D1 - la clausola che stabilisce la validità triennale della graduatoria 'solo per coprire i posti messi a concorso e quelli che si rendono eventualmente vacanti a seguito di cessazione dei vincitori'.
Al riguardo, occorre innanzitutto considerare che l'art. 4, comma 4, del C.C.N.L. del 31.3.1999 relativo alla disciplina della progressione verticale del personale dipendente, stabilisce che i posti ammessi a selezione interna sono coperti mediante accesso dall'esterno se la selezione stessa ha avuto esito negativo o se mancano del tutto all'interno le professionalità da selezionare.
E' utile anche considerare l'orientamento espresso in materia dall'ARAN. Detta Agenzia ha ritenuto che alla disciplina privatistica delle selezioni verticali di cui all'art. 4 del richiamato CCNL del 31.3.1999, non possano essere applicati principi e regole che sono invece tipici delle selezioni pubbliche per l'accesso dall'esterno, con particolare riferimento alla durata triennale delle graduatorie per la copertura di posti resisi vacanti successivamente alla relativa approvazione. Detta applicazione, invero, risulterebbe incoerente con le finalità incentivanti che le selezioni interne dovrebbero perseguire, tra cui il legittimo diritto di tutto il personale a partecipare a successive e periodiche iniziative di selezione per potere mettere a frutto le esperienze maturate e i meriti acquisiti. Il blocco della graduatoria per un triennio comporterebbe, viceversa, l'impossibilità di avviare ulteriori momenti di selezione e di valutazione per lo sviluppo del personale per la medesima categoria e profilo professionale.
Ciò detto in termini generali, è da evidenziare, con riguardo al caso di specie, che la clausola concorsuale sulla quale è stato richiesto il parere non risulta in contrasto con le previsioni della richiamata norma contrattuale, la quale impone il ricorso alla selezione esterna soltanto con riguardo alla diversa ipotesi di esito negativo della selezione interna o di mancanza all'interno dell'ente, di professionalità attingibili.
D'altra parte, appaiono meritevoli di ogni considerazione le argomentazioni addotte dall'ARAN, motivatamente collegate a ragioni di efficienza e buona amministrazione.
Perciò si ritiene che ogni determinazione in ordine allo specifico profilo della disciplina concorsuale sia riconducibile all'autonomia organizzativa dell'ente.