Rimborsi spese– Rifusione delle spese legali sostenute da un ex consigliere comunale sottoposto a procedimento penale, condannato in primo grado e prosciolto in appello con formula piena perché il fatto non costituisce reato.

Territorio e autonomie locali
6 Novembre 2002
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

Rimborsi spese
– Rifusione delle spese legali sostenute da un ex consigliere comunale sottoposto a procedimento penale, condannato in primo grado e prosciolto in appello con formula piena perché il fatto non costituisce reato.

Testo 

Si fa riferimento ad una richiesta di chiarimenti in merito alla rifusione delle spese legali sostenute da un ex consigliere comunale sottoposto a procedimento penale, quale presidente della commissione edilizia comunale, condannato in primo grado e prosciolto in appello con formula piena perché il fatto non costituisce reato.
L'amministratore in primo grado veniva assistito da un collegio composto da due legali, mentre in appello veniva rappresentato solo da uno dei due avvocati.
Si rappresenta al riguardo, che è orientamento di questo Ministero ritenere praticabile la rimborsabilità delle spese legali sostenute dagli amministratori coinvolti in procedimenti penali se gli atti o i fatti dedotti in giudizio, sono stati posti in essere nell'espletamento del mandato e a condizione che, riconosciuta l'assenza di dolo o di colpa grave, il procedimento si sia concluso con sentenza di assoluzione con formula piena, passata in giudicato.
Ulteriore condizione è l'assenza di un conflitto di interessi tra l'attività dell'amministratore e la condotta dell'amministratore, da valutarsi ex post, a conclusione del procedimento (cfr.: Corte di Cassazione, sez. I, sentenza n. 15724 del 13/12/2000 e n. 54 del 3/01/2002). In base all'orientamento della magistratura (Corte dei Conti, sezioni riunite, 18/06/1986, n. 501; TAR Lombardia, sez. III, 14/01/1993, n. 14; TAR Piemonte, sez. II, 28/02/1995, n. 138; Consiglio di Stato, sezione VI, n. 13/01/1994, n. 20) il contrasto di interessi va escluso quando l'amministratore abbia adottato atti d'ufficio nell'esclusivo interesse dell'amministrazione e non può pertanto essere valutato in astratto ed ex ante, cioè con puro e semplice riferimento alle accuse rubricate, ma deve essere preso in considerazione in concreto, a conclusione del processo, tenuto conto dell'esito dell'istruttoria e del conseguente giudizio.
Con il concorso di tutte le condizioni sopraindicate, si ritiene ammissibile la rifusione delle spese legali, ivi comprese quelle sostenute per il processo di primo grado in virtù del principio di unicità del procedimento penale.
Si significa comunque che il beneficio in oggetto non deve riguardare automaticamente ed integralmente tutte le spese dedotte dal richiedente, ma soltanto quelle essenziali e adeguatamente documentate, ritenute congrue dall'Amministrazione che ne dispone il rimborso per essere strettamente connesse alla difesa in giudizio.