- Conferimento posizione organizzativa - Affidamento attività gestionale.

Territorio e autonomie locali
30 Ottobre 2002
Categoria 
15.01.06 Conferimento e revoca degli incarichi
Sintesi/Massima 

Possibilità affidamento attività gestionali (per vacanza posto Dirigente Settore) a dipendente cat. D incaricato di posizione organizzativa - Possibilità conferimento detto incarico da Sindaco o Dirigente Settore (nell’ambito specifica materia complessa) con piena autonomia dipendente cat. D nell’adozione determinazioni, proposte di deliberazioni, assunzioni di spesa nell’ambito del budget assegnato - Possibilità attribuzione trattamento retributivo per mansioni superiori.

Testo 

Un Ente ha chiesto se in uno dei settori ove è vacante il posto di dirigente, le relative attività gestionali possano essere affidate al dipendente di categoria D incaricato di posizione organizzativa, ed inoltre, se tale incarico di posizione organizzativa possa essere affidato dal sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 10, del d. legs. n. 267/2000. Peraltro, è stato chiesto se, nel caso la posizione organizzativa venga istituita in un settore coperto da dirigente, questi, nell'ambito di una specifica materia complessa assegnata al settore, possa conferire l'incarico ai sensi dell'art. 9 del CCNL 31.3.1999 dando piena autonomia al dipendente di categoria D nell'adozione di determinazioni, proposte di deliberazioni, assunzioni di spesa nell'ambito del budget assegnato.
Al riguardo, si premette che la normativa vigente prevede l'istituzione di posizioni di lavoro che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato (art. 8 del C.C.N.L. relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto 'Regioni- Autonomie' del 31.3.1999).
Con la predetta disposizione (integrata dall'art. 11 per i comuni di più ridotta dimensione demografica sprovvisti di figure dirigenziali), si consente alle amministrazioni locali di responsabilizzare, sostanzialmente, il proprio personale non dirigente al quale viene affidata, tra l'altro, la conduzione di determinati settori (in senso lato). Nel caso in specie, l'Amministrazione, può istituire tali posizioni organizzative, le quali, pur essendo formalmente conferite dai dirigenti (ai sensi dell'art. 9 del predetto C.C.N.L. relativo alla revisione del sistema di classificazione), come già specificato, sono caratterizzate da un elevato grado di autonomia che dando titolo, tra l'altro, alla retribuzione di posizione e di risultato ai sensi dell'art. 10, richiedono l'assunzione della piena responsabilità nella conduzione degli specifici settori assegnati ai singoli dipendenti di categoria 'D'.
Ovviamente, l'assegnazione della responsabilità dell'adozione del provvedimento finale deve essere disposta nell'osservanza delle norme che regolano l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente e lo status del dipendente interessato. Sotto questo profilo occorre rilevare, come spetti, in termini generali, al dirigente 'l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno' e che, 'soltanto nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni dirigenziali possono essere attribuite .ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale'.
Ciò premesso, comunque, laddove il predetto personale sia incaricato con atto formale del dirigente della responsabilità di singoli segmenti dell'Amministrazione, la cui conduzione deve essere caratterizzata dalla più ampia autonomia di gestione, ad avviso di questo Ministero, l'adozione di determinazioni, le proposte di deliberazioni e le assunzioni di spesa nell'ambito del budget assegnato, più che una facoltà oggetto di delega ai dipendenti dell'area delle posizioni organizzative, si configura invece, quale obbligo in capo al personale in questione che scaturisce dalla particolare qualificazione giuridica assegnata a questi dal C.C.N.L..
Nel caso in cui la posizione organizzativa venga attribuita in un settore il cui posto di dirigente sia vacante, il relativo atto può essere adottato direttamente dal sindaco ai sensi dell'art. 109, comma 2 del d. legs. n. 267/2000.
Tuttavia il conferimento della posizione organizzativa non può considerarsi pienamente surrogatorio della funzione dirigenziale, in quanto, l'eventuale completo affidamento della responsabilità dirigenziale dà titolo, ai sensi dell'articolo 52 del d. legs. n. 165/2001 comma 4, (e nei limiti della citata norma) al trattamento economico previsto per la qualifica superiore (attribuzione del trattamento retributivo dirigenziale) e non già relativo alla posizione organizzativa.
In proposito, tenendo conto della citata disposizione di cui al d. legs. n. 165/2001, si richiamano anche le decisioni 23 febbraio 2000, n. 11, e 10/2000 con cui il Consiglio di Stato (Ad. Plen.) ha puntualizzato che 'Il diritto del dipendente pubblico alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori va riconosciuto con carattere di generalità a decorrere dall'entrata in vigore del d.lg. 29 ottobre 1998 n. 387'.
Lo stesso Consiglio di Stato con una recente ordinanza (pubblicata nella G.U. n. 35 del 4.9.2002) di rimessione degli atti di causa alla Corte costituzionale (seppur relativi ad un giudizio scaturito prima dell'entrata in vigore del d. legs. n. 29/1993), ha posto in dubbio la ragionevolezza di eventuali norme che non riconoscano il diritto al trattamento economico anche per le mansioni dirigenziali svolte. Vero è che l'ordinanza del C.d.S. sopra citata concerne una norma regionale che ammettendo la possibilità dell'espletamento delle mansioni superiori dirigenziali, ne negava, invece, il corrispondente trattamento economico, ma è anche vero che anche in caso di semplice svolgimento di fatto delle mansioni superiori è ormai generalmente riconosciuto il diritto alle differenze retributive.
Inoltre, per inciso, la Commissione Speciale del pubblico impiego del Consiglio di Stato con parere n. 507/2001 del 22.4.2002 ha puntualizzato che 'secondo quanto dispone l'art. 52, comma 4 del d. legs. n. 165/2001, le mansioni superiori vanno retribuite solo per il periodo di effettiva prestazione. L'effettiva prestazione non è interrotta dai giorni di riposo settimanale e di festività, che costituiscono dovuti momenti di compensazione dell'attività lavorativa con il riposo, con carattere di generalità, riguardando tutti i lavoratori. L'effettiva prestazione delle mansioni superiori è invece interrotta dai periodi di assenza per congedo ordinario o straordinario, che riguardano il singolo lavoratore, e durante i quali comunque l'amministrazione deve provvedere all'assegnazione delle mansioni superiori ad un terzo dipendente rispetto al titolare e al sostituto assente'.
E' comunque da considerare che la questione ha trovato ora una nuova disciplina nelle disposizioni della legge 15 luglio 2002, n. 145 (art. 2, comma 1) che, introducendo il comma 1-bis all'art. 17 del d. legs. n. 165/2001, consentono al dirigente di delegare 'per un periodo determinato' alcune delle competenze dirigenziali (tra cui l'adozione dei procedimenti amministrativi) ai dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi assegnati'.
Se è pur vero che l'art. 17 in esame è inserito nel capo II del titolo II del decreto legislativo n. 165/2001 - applicabile alle amministrazioni dello Stato -, tuttavia, non può ignorarsi come detta norma, mirando ad identificare i contenuti funzionali propri della dirigenza, assuma una portata tendenzialmente generale.
Se è così, in forza del principio del rinvio mobile introdotto dall'art. 88 del d.legs. n. 267/2000, è da ritenere che il comma 1-bis dell'art. 17, come disposizione di modifica delle norme generali del pubblico impiego, possa considerarsi recepito 'per relationem' nell'ordinamento degli enti locali. Pertanto, si è dell'avviso che in tali termini debbano orientarsi gli enti locali, nel provvedere all'adeguamento dei propri statuti e regolamenti alla disciplina della dirigenza, così come previsto dall'art. 111 del d. legs. n. 267/2000.