Rimborsi spese– Rimborso spese legali sostenute da professionisti incaricati da un consorzio acquedotto comunale quali direttore lavori per la propria difesa in giudizio innanzi alla Corte dei Conti

Territorio e autonomie locali
7 Ottobre 2002
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

Rimborsi spese
– Rimborso spese legali sostenute da professionisti incaricati da un consorzio acquedotto comunale quali direttore lavori per la propria difesa in giudizio innanzi alla Corte dei Conti

Testo 

Un'amministrazione ha formulato un quesito in merito alla possibilità di rimborsare le spese legali sostenute da professionisti incaricati da un consorzio, quali direttore lavori, per la propria difesa in giudizio innanzi alla Corte dei Conti, che si è concluso in primo grado con la prescrizione dell'azione ed in grado d'appello con sentenza di dichiarazione di inammissibilità dell'impugnativa stessa.
Si osserva preliminarmente che l'art.3, comma 2bis, del decreto legge n. 543/96 introdotto dalla legge di conversione n. 639/96, prevede espressamente che in caso di definitivo proscioglimento, le spese legali sostenute da amministratori o dipendenti, sottoposti al giudizio della Corte dei Conti, siano rimborsate dall'amministrazione di appartenenza.
La Corte dei Conti, con orientamento costante (cfr. le sentenze n. 283 del 21/10/99 e n. 70 del 23/03/99 della sezione giurisdizionale della Basilicata e la sentenza n.100 del 31/10/00 della sezione giurisdizionale del Molise), ha chiarito che il rimborso delle spese di assistenza legale è ammissibile solo in ipotesi di sentenza ampiamente assolutoria che escluda completamente la responsabilità dei convenuti.
La definizione in via preliminare del giudizio per una questione di rito (per improcedibilità o inammissibilità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda o per intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità), come nel caso in esame, non equivale ad un vero e proprio proscioglimento nel senso indicato dalla legge.
Tanto più che, sulla base della recente giurisprudenza formatasi a seguito della pronuncia del TAR Abruzzo, con la sentenza n. 830 del 18 marzo 1998, non è ammissibile la rifusione delle spese legali ai componenti estranei all'amministrazione comunale, non assimilabili, nel rapporto con l'ente né ai dipendenti né agli amministratori locali, non risultando il loro incarico da mandato elettorale.