Divieto assunzioni per l'ente non rispettoso del patto di stabilità interno. Ricostituzione rapporto lavoro

Territorio e autonomie locali
2 Ottobre 2002
Categoria 
15.07.14 Ricostituzione del rapporto di lavoro
Sintesi/Massima 

Possibilità di comprendere, in divieto assunzione (art.19, Legge n.448 del 28/12/2001), l'ipotesi di ricostituzione di rapporti lavoro (ex art. 26, C.C.N.L., 14.9.2000).

Testo 

È stato chiesto di conoscere se il divieto di assunzione disposto dall'art.19 della legge 448 del 28/12/2001 nei confronti degli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità, comprenda anche le ipotesi di ricostituzione di rapporti di lavoro ex art.26 del C.C.N.L. del 14/09/2000. Al riguardo, nel precisare preliminarmente che il suddetto divieto si applica agli enti locali con popolazione superiore ai cinquemila abitanti (cfr. circ. Min.Intn. n.1/2002 del 04/03/2002), si rappresenta che la ricostituzione del rapporto di lavoro costituisce una vera e propria assunzione, visto che la stessa è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto di organico (art.26, comma 3, C.C.N.L. 14/09/2000), pertanto anche in tal caso sussiste la preclusione assunzionale in questione. Considerato peraltro che il divieto posto dalla disposizione in argomento è prioritariamente finalizzato al contenimento della spesa, a maggior ragione si deve ritenere preclusa la facoltà assunzionale in parola, in funzione del maggiore impegno finanziario ricadente in questo caso sull'Amministrazione. Infatti l'art.26, comma 2-bis del C.C.N.L. del 14/09/2000 (come inserito dall'art.17 del C.C.N.L. 05/10/2001), dispone che al lavoratore vada attribuito il trattamento economico corrispondente alla categoria, al profilo ed alla posizione economica rivestita al momento della interruzione del rapporto di lavoro. Ciò non esclude la pianificazione delle predette assunzioni per l'anno successivo, qualora, evidentemente, lo consentano le disposizioni legislative e contrattuali al momento in vigore.