Ente non rispettoso del patto di stabilità interno. Limiti di spesa per assunzioni a tempo determinato

Territorio e autonomie locali
2 Ottobre 2002
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità per ente non rispettoso patto stabilità interno di computare nei limiti spesa (contenuti art.19, Legge n.448 del 28/12/2001), le spese per assunzioni a tempo determinato finalizzate ad operazioni elettorali regionali, rimborsate dalla Regione.

Testo 

Un'Amministrazione, che rientra fra gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2001, ha posto un quesito in riferimento ai limiti di spesa posti dall'art. 19 della legge 448 del 28.12.2001 per le assunzioni a tempo determinato, chiedendo, in particolare, se in tale limite va computata anche la spesa per le assunzioni a tempo determinato finalizzate alle operazioni elettorali regionali, rimborsate dalla Regione. Al riguardo, si è del parere che nell'ipotesi prospettata più che di vere e proprie assunzioni ci si trovi in presenza di prestazioni mirate al soddisfacimento di un particolare servizio, che codesto Ente ha sempre la possibilità di assolvere mediante forme contrattuali privatistiche, (non rientranti quindi in quelle indicate nella circolare ministeriale n. 1/2002), che sono escluse dal limite di spesa previsto dalla legge finanziaria. Inoltre, tenuto conto che la spesa relativa all'assolvimento di tale servizio verrà rimborsata dalla Regione, si ritiene che detto onere finanziario, poiché non comportante aggravio sul bilancio di codesta Amministrazione, possa essere escluso dal computo complessivo relativo alle spese per le assunzioni a tempo determinato.