TRGA SEZ TRENTO sentenza 7 novembre 2012 n 326

Territorio e autonomie locali
7 Novembre 2012
Categoria 
01 Ordinamento Istituzionale
Principi enucleati dalla pronuncia 

Obbligo di astensione dei consiglieri comunali o provinciali per conflitto di interessi. E’ necessario astenersi dal prendere parte a delibere per le quali si ha interesse immediato proprio o di parenti e affini sino al secondo grado. È illegittima la deliberazione consiliare alla quale ha partecipato un consigliere, fratello di un componente del Cda di una società che distribuiva energia elettrica nel territorio comunale.