Tar Veneto (Sezione Prima) sentenza n. 1292 del 4 dicembre 2015

Territorio e autonomie locali
4 Dicembre 2015
Categoria 
03 Organi03.04 Giunte comunali e provinciali - Parità di genere
Principi enucleati dalla pronuncia 

Il giudice amministrativo ha dichiarato  cessata la materia del contendere con riferimento alla censura riguardante la rappresentanza di genere per asserita violazione della norma sulla rappresentanza di genere di cui alla legge n. 56/14. Ciò in quanto il  Comune, in autotutela,  ha  provveduto alla sostituzione di un assessore di sesso maschile con uno di sesso femminile.  Il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse in relazione alla  censura riguardante la  violazione dell’art. 47 del decreto legislativo n. 267/00, nella parte in cui prevede  che il numero dei componenti della giunta comunale (compreso il Sindaco) non può essere superiore a un terzo dei membri del consiglio  per effetto della dichiarazione di decadenza dalla carica del sindaco del comune resistente, il  numero di assessori della Giunta  deve ritenersi  contenuta entro i limiti richiesti dalla legge.