TAR VENETO SEZ I sentenza 4 ottobre 2010 n 5267

Territorio e autonomie locali
4 Ottobre 2010
Categoria 
13 Attività contrattuali della P.A.13.01 Appalto di lavori
Principi enucleati dalla pronuncia 

Contratti della P.A. - Procedura negoziata senza pubblicazione del bando - Ai sensi dell’art. 57, 2° comma, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone comunque adeguata motivazione nella delibera o determina contrarre, nel caso in cui ( comma 2 lettera b) " per ragioni di natura tecnica o attinenti alla tutela dei diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente a un operatore economico determinato". Nella obbligatoria motivazione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, la determina o delibera contrarre, dovrà richiamare l'indagine di mercato effettuata e la documentazione o certificazione, da tenersi agli atti, che attesti la sussistenza di una privativa industriale di un brevetto (tutela di diritti esclusivi) o le ragioni di natura tecnica che impongono di rivolgersi a quel determinato operatore economico.