TAR Sicilia - Sez. stacc. Catania, Sez.I - Sentenza del 18 novembre 2019, n.2761

Territorio e autonomie locali
18 Novembre 2019
Categoria 
13 Attività contrattuali della P.A.13.05 Provvedimenti interdittivi antimafia
Principi enucleati dalla pronuncia 

Il Collegio ritiene che coglie nel segno la censura che fa leva sulla insufficienza del mero rapporto parentale per fondare un'interdittiva, poiché secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez.III, n.3310/2015) e del Consiglio di Giustizia Amministrativa (cfr. n.713/2019) non può configurarsi un rapporto di automatismo tra un legame familiare, sia pure tra stretti congiunti, ed il condizionamento dell'impresa, che deponga nel senso di un'attività sintomaticamente connessa a logiche ed a interessi malavitosi, dal momento che l'attendibilità dell'interferenza dipende anche da una serie di circostanze ed ulteriori elementi indiziari che qualifichino, su un piano di legittimità ed effettività, una immanente situazione di condizionamento e di contiguità con interessi malavitosi.

E dunque, i legami di natura parentale, in sé considerati, non possono essere addotti quali elementi in grado di supportare autonomamente l'informativa negativa, e possono assumere rilievo solo qualora emerga una concreta verosimiglianza dell'ipotesi di controllo o di condizionamento sull'impresa da parte del soggetto unito da tali legami al responsabile dell’impresa stessa; o, comunque, un intreccio di interessi economici e familiari, dai quali sia possibile desumere la sussistenza dell'oggettivo pericolo che rapporti di collaborazione intercorsi a vario titolo tra soggetti inseriti nello stesso contesto familiare costituiscono strumenti volti a diluire e mascherare l’infiltrazione mafiosa nella impresa considerata (C.S. Sez.VI, n.1967/-OMISSIS-e Sez.III, n.2478/2013).