TAR Sicilia - Palermo, sez.I - Sentenza dell'11 novembre 2020, n.2337

Territorio e autonomie locali
11 Novembre 2020
Categoria 
13 Attività contrattuali della P.A.13.05 Provvedimenti interdittivi antimafia
Principi enucleati dalla pronuncia 

È sufficiente, ai fini dell'emissione di un'informativa interdittiva antimafia e della valutazione in sede giurisdizionale in ordine alla sua legittimità, l'essere persuasi della ricorrenza di indici di contiguità, connivenza o comunque condivisione di intenti criminali.

Estratto/Sintesi: 

È sufficiente, ai fini dell'emissione di un'informativa interdittiva antimafia e della valutazione in sede giurisdizionale in ordine alla sua legittimità, l'essere ragionevolmente persuasi della ricorrenza di indici fortemente sintomatici di contiguità, connivenza o comunque condivisione di intenti criminali; il metro di valutazione è, in particolare, quello del "più probabile che non", nel rispetto della ratio dell'istituto e delle finalità di "cautela avanzata" di fronte ad ogni pericolo o tentativo di infiltrazione mafiosa nel tessuto dell'attività economica, specialmente se esercitata in ambiti tradizionalmente di interesse per le mafie. Si afferma, altresì, che, come chiarito di recente nella sentenza della Corte Costituzionale n.57 del 26 marzo 2020, a supportare il provvedimento interdittivo sono sufficienti anche situazioni indiziarie, che sviluppano e completano le indicazioni legislative, costruendo un sistema di tassatività sostanziale, tra le quali le sentenze di proscioglimento o di assoluzione, da cui pure emergano valutazioni del giudice competente su fatti che, pur non superando la soglia della punibilità penale, sono però sintomatici della contaminazione mafiosa.