TAR Sicilia - Catania, Sez.I - Ordinanza del 22 luglio 2020, n.549

Territorio e autonomie locali
22 Luglio 2020
Categoria 
03 Organi03.01 Sindaco e presidente della Provincia (Competenze ex art.50 TUEL e attribuzioni ex art.54 TUEL)03.01.01 Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti ex artt.50 e 54 T.U.E.L..
Principi enucleati dalla pronuncia 

In linea di principio "la valutazione sui rischi connessi all'esposizione derivante dagli impianti di telecomunicazioni è di esclusiva pertinenza dell'A.R.P.A., organo deputato al rilascio del parere prima dell'attivazione della struttura" (cfr. TAR Catania, I, 26/11/2019, n.2858; Ord., I, 30.3.2020, n.236) ed al monitoraggio del rispetto dei limiti prestabiliti normativamente dallo Stato, impegno, quest'ultimo, che sembra emergere nel parere riportato nell'ordinanza impugnata. Va ribadito, inoltre, quanto di recente riaffermato da questa Sezione, laddove è stato chiarito che la materia in esame non si presta ad essere regolata mediante ordinanza sindacale contingibile ed urgente (cfr. TAR Catania, I, 22.5.2020, n.1126; I. 7.7.2020, n.1641 e giurisprudenza ivi citata). L'elaborazione giurisprudenziale seguita dal Collegio è stata, per altro, ormai "certificata" dal d.l. 16 luglio 2020, n.76, che al comma 6 dell'art.38 espressamente stabilisce: "6. All'articolo 8, della legge 22 febbraio 2001, n.36, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4". La disposizione, recependo evidentemente la giurisprudenza consolidata, sancisce, per un verso, l'illegittimità di un divieto generalizzato alla installazione degli impianti del genere in esame, per un altro, l’impossibilità di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in una materia la cui competenza è riservata allo Stato.