TAR Sicilia-Catania, Sez.I - Sentenza del 9 gennaio 2017 n.25

Territorio e autonomie locali
9 Gennaio 2017
Categoria 
13 Attività contrattuali della P.A.13.05 Provvedimenti interdittivi antimafia
Principi enucleati dalla pronuncia 

L’art. 94, comma 2° del D.lgs. 159/2011 - che disciplina gli effetti dell’informativa interdittiva che sopraggiunga nelle more dell'esecuzione del contratto – stabilisce la regola generale dell’obbligo di procedere al recesso dal contratto; il successivo comma 3° individua, invece, l'eccezione alla regola e prevede che le amministrazioni aggiudicatrici “non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi”. Si tratta di un’evidente deroga al principio di ordine pubblico che impedisce alla PA di proseguire il rapporto contrattuale con imprese “collegate” alla criminalità organizzata (e i cui organi/amministratori non siano stati esautorati/commissariati da alcuna misura di straordinaria gestione, come avviene, invece, nel caso dell’art. 32, comma 10° del D.L. 90/2014) che risulta, tuttavia, giustificata e bilanciata dalla sussistenza di ulteriori interessi pubblici tassativamente indicati e rimessi alla valutazione della stazione appaltante.

Nel caso di cui all' articolo 32, comma 10° del D.L. n. 90 del 2014, viceversa, la valutazione non è rimessa alla Stazione appaltante e non riguarda la scelta se far completare o meno l'appalto ad un'impresa di cui sia stato accertato il condizionamento della criminalità organizzata; si tratta, invece, di una valutazione che è rimessa al Prefetto e riguarda una misura che mira a sterilizzare il condizionamento della criminalità organizzata e a realizzare una gestione da esso immune, al fine di consentire:
- il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero
- la sua prosecuzione, per specifiche finalità tassativamente indicate (garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici).

La misura di gestione straordinaria dell'impresa di cui all’art. 32, comma 10° del D.L. 90/2014 ha, quindi, carattere distinto e speciale rispetto alla facoltà, prevista dall' articolo 94, coma 3° del D.lgs. n. 159/ 2011 di continuare il rapporto con imprese collegate con la criminalità organizzata, in quanto mira a contenere in radice l'interferenza mafiosa nell'impresa in funzione dell’interesse generale di assicurare la realizzazione dell'opera, del servizio o della fornitura.