TAR Sardegna, Sez.I - Sentenza del 26 gennaio 2010 n.89

Territorio e autonomie locali
26 Gennaio 2010
Categoria 
18 Attività Amministrativa18.01 Atto amministrativo (Vizi)
Principi enucleati dalla pronuncia 

Differimento dell'accesso agli atti in una gara d'appalto (in vigenza del D.Lgs.163/2006 abrogato con D.Lgs.50/2016).

Estratto/Sintesi: 

La disciplina del diritto di accesso nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, sebbene contenga un generale rinvio alle norme di cui alla legge 241 del 1990, si differenzia da quest'ultima in alcuni profili, regolati dall’art.13 del codice dei contratti pubblici.

Nel caso di specie, viene in considerazione il disposto contenuto alla lettera c-bis del co.2, dell'art.13 cit., introdotto dall'art. 2, co.1, lett.e) del D.Lgs. 11 settembre 2008, n.152, ai sensi del quale "in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta" l'accesso è differito "fino all'aggiudicazione definitiva". Disposizione che, anche sul piano letterale, è raffrontabile con quella contenuta nella lettera c) del medesimo art.13, co.2 ("in relazione alle offerte" il diritto di accesso è differito "fino all'approvazione dell'aggiudicazione"), in ordine alla quale in giurisprudenza si è correttamente osservato che l'ambito di applicazione non può essere esteso fino a comprendere il differimento dell'accesso per la documentazione relativa all'offerta presentata in gara dal medesimo concorrente che richieda l'accesso (così TAR Lecce, sez. II, 31 gennaio 2009, n.178), in particolare quando si tratti degli atti con i quali si sancisce l'esclusione dalla procedura di gara di una impresa concorrente, poiché in tal caso trova applicazione prevalente l'art.79, quinto comma, lett.b), del medesimo Codice dei contratti pubblici. Tale soluzione esegetica deve essere accolta anche con riguardo all'ipotesi in cui la documentazione richiesta ha per oggetto gli atti di verifica della congruità dell'offerta della stessa ricorrente, procedura conclusasi con esito negativo e quindi con l'esclusione della concorrente per anomalia dell'offerta.