TAR Sardegna, Sez.I - Sentenza del 7 febbraio 2017 n.92

Territorio e autonomie locali
7 Febbraio 2017
Categoria 
18 Attività Amministrativa18.01 Atto amministrativo (Vizi)
Principi enucleati dalla pronuncia 

Annullamento di finanziamento di opere pubbliche perché l'atto è ritenuto illegittimo, a distanza di tempo, per un errore commesso nell'adozione del provvedimento.

Estratto/Sintesi: 

Viene impugnato un finanziamento di opere pubbliche per rilevata violazione di legge, in quanto alla votazione sulla delibera della Giunta comunale per gli interventi di manutenzione, avevano partecipato due consiglieri per i quali poteva configurarsi un conflitto d'interessi. Fondandosi la decisione su atti illegittimi, sarebbe inficiata anche la concessione del contributo.

Il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore ai 18 mesi, (v. art.21-octies L.241/1990) dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei contro interessati e dell'organo che lo ha emanato. Restano ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

Nel procedere a distanza di anni all'annullamento di un atto ritenuto illegittimo per un errore commesso dalla stessa Pubblica amministrazione, questa è tenuta a indicare espressamente le ragioni di pubblico interesse che, nonostante il notevole decorso del tempo e il consolidamento della situazione, giustificano il provvedimento di autotutela (Consiglio di Stato, Sez. V, 20 settembre 2016, n.3910), tenendo conto degli interessi coinvolti.