TAR Puglia – Lecce, Sez.II – Sentenza del 10 agosto 2017 n.1400

Territorio e autonomie locali
10 Agosto 2017
Categoria 
18 Attività Amministrativa18.03 Diritto di accesso
Principi enucleati dalla pronuncia 

Diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte di una società, al fine di tutelare i propri interessi.

Estratto/Sintesi: 

Allo scopo di assicurare l'imparzialità e la trasparenza amministrativa sono considerati atti amministrativi soggetti all'accesso anche quelli interni concernenti attività di pubblico interesse.

Rientrano, quindi, nella definizione di documento amministrativo tutti gli atti trasmessi o presi in considerazione in un procedimento amministrativo, anche se di natura privatistica, correlati ad una attività amministrativa.

L'art.24 della legge 241/1990, dopo aver individuato al comma 6 i documenti sottratti all'accesso, prevede al comma 7 che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici" facendo prevalere il c.d. "accesso difensivo" sulle ragioni di riservatezza o di segretezza tecnica o commerciale delle parti contro interessate.