TAR Piemonte - Torino, sez.I - Sentenza del 18 novembre 2019, n.1151

Territorio e autonomie locali
18 Novembre 2019
Categoria 
13 Attività contrattuali della P.A.13.05 Provvedimenti interdittivi antimafia
Principi enucleati dalla pronuncia 

La giurisprudenza ravvisa, tra gli indicatori del rischio di condizionamento o di infiltrazione mafiosi, l'instaurazione di rapporti commerciali o associativi tra un'impresa ed una società già ritenuta esposta al rischio di influenze criminali, a condizione che tali rapporti siano particolarmente pregnanti e che le controindicazioni antimafia siano conosciute (Consiglio di Stato - sez.III, 26 maggio 2016, n.2232; 22 giugno 2016, n.2774). In tal caso l'onere motivazionale richiesto per l'adozione dell'informazione antimafia risulta attenuato dalla presunzione che, secondo l'id quod plerumque accidit, l'impresa destinataria dell'informazione trasmetta il proprio bagaglio di controindicazioni antimafia alle imprese partecipate o socie. Secondo l'argumentum a contrario, pertanto, anche in presenza di rapporti commerciali o societari non particolarmente intensi ed in assenza di una piena consapevolezza della realtà criminale nella quale opera l'impresa destinataria dell'informazione antimafia, è possibile, in presenza di ulteriori elementi di riscontro, ravvisare il rischio di permeabilità mafiosa. Nel caso di specie la Prefettura ha individuato la partecipazione minoritaria della -OMISSIS- s.n.c. al capitale sociale della -OMISSIS- s.r.l. solo come uno degli elementi fattuali, al quale ha correttamente ritenuto di attribuire rilievo alla luce della ricostruzione delle vicende societarie succedutesi nel tempo.