TAR PIEMONTE SEZ I sentenza 25 settembre 2009 n 2292

Territorio e autonomie locali
25 Settembre 2009
Categoria 
12 Servizi Pubblici Locali
Principi enucleati dalla pronuncia 

Il titolo processuale legittimante delle associazioni non riconosciute va ricercato nel criterio fenomenico e fattuale dello stabile collegamento sul territorio e della rappresentatività dell’ente collettivo. La legittimazione di una persona fisica ad impugnare atti di localizzazione di discariche e di impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti solidi urbani non discende dalla mera vicinanza dell'abitazione ad una discarica, ma è subordinata alla prova del danno che il ricorrente riceve nella sua sfera giuridica o per il fatto che la localizzazione dell'impianto riduce il valore economico del fondo situato nelle sue vicinanze, o perché le prescrizioni dettate dall'autorità competente in ordine alle modalità di gestione dell'impianto sono inidonee a salvaguardare la salute di chi vive nelle sue vicinanze. In tema di legittimazione attiva di associazioni e comitati si rende opportuno distinguere tra la legittimazione ex lege delle associazioni di protezione ambientale di livello nazionale riconosciute e l'esigenza di verificare, in concreto e secondo i principi generali, la legittimazione di tutte le altre associazioni, comitati e organismi di livello locale che si assumano portatori d'interessi diffusi di protezione ambientale o storico-culturale.
Il procedimento definito dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, dominato dalla conferenza di servizi e inteso al rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione di impianti produttori di energia dallo sfruttamento di FER (fonti energetiche rinnovabili: biomasse, impianti eolici e quant’altro) ha carattere omnicomprensivo ed assorbe ogni altro procedimento previsto dalle leggi regionali e volto alla verifica o alla valutazione dell’impatto ambientale.
E’ principio generale del diritto amministrativo quello secondo il quale il contenuto determinativo di un provvedimento è costituito non solo dalla parte dispositiva ma anche dalla parte prescrittiva, rappresentata dall’insieme delle prescrizioni che circondano il rilascio di un titolo autorizzatorio ed entrano a far parte del dispositivo dell’atto, il quale va giudicato, in rapporto al parametro normativo di riferimento, nella sua integralità determinativa, costituita anche dalle prescrizioni imposte al soggetto beneficiario del provvedimento ampliativo, conseguendone la legittimità di un’autorizzazione alla realizzazione di un impianto alimentato da FER qualora la stessa rechi la tassativa e vincolante prescrizione che per l’alimentazione e il funzionamento della centrale debbano essere impiegate solo biomasse vegetali trattate meccanicamente, con esclusione di prodotti qualificabili come rifiuto. Non costituisce rifiuto e possono quindi essere tipicamente e propriamente utilizzati nell’alimentazione di un impianto di produzione di energia da biomasse vegetali gli scarti legnosi dell’agricoltura e i residuati della lavorazione esclusivamente meccanica del legno, quali segature, tondelli, cortecce e cippato legnoso, anche ove quest’ultimo sia trattato con impiego di acqua per estrarne il tannino, poiché l‘acqua naturale non è un solvente e non può essere assimilata ad una sostanza chimica. L’art. 12 del d.lgs. 29.2.2003, n. 387 impone unicamente la contestuale partecipazione alla conferenza di servizi, di tutte le Amministrazioni interessate, ma nulla stabilisce quanto alle modalità con cui esse possono esternare la loro valutazione, potendo ciò avvenire oralmente o per iscritto, anche mediante la redazione di un testo che sia trasmesso successivamente ai lavori della conferenza, sempre che tale redazione e trasmissione avvenga antecedentemente all’adozione del provvedimento autorizzatorio unico, che non smarrisce la sua individualità nemmeno nel modello procedimentale speciale dell’autorizzazione unica e contestuale definito all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003.