Tar Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) sentenza n. 1595 del 26 novembre 2015

Territorio e autonomie locali
26 Novembre 2015
Categoria 
03 Organi03.04 Giunte comunali e provinciali - Parità di genere
Principi enucleati dalla pronuncia 

Con riferimento alla  legittimazione ad agire, il collegio ha ritenuto che non  può ravvisarsi  la sussistenza dell’interesse al ricorso  da parte dei ricorrenti come semplici cittadini, dal momento che lo Statuto prevede che gli Assessori possano essere scelti solo tra i candidati non eletti della lista di maggioranza. Tuttavia, la ricorrente di sesso femminile è portatrice di un interesse differenziato, come cittadina interessata “a tutelare il principio di rappresentanza di genere”. Il Comune resistente  ha previsto nel proprio statuto la possibilità della nomina ad assessore anche di candidati non eletti, purché appartenenti alla lista di maggioranza.  Nel merito, il ricorso è respinto. La legge sulla parità di genere nella composizione della giunta  è stata applicata nei limiti consentiti dalla norma statutaria che prevede la possibilità di nominare assessori esterni  solo attingendo alla lista dei candidati non eletti tra i sostenitori del Sindaco. Secondo quanto osservato dal giudice amministrativo,  il  tentativo esperito dal Sindaco di rispettare la normativa sulla  percentuale del 40 per cento  attingendo alle sole  candidate di maggioranza risultate non elette  rappresenta quella “adeguata motivazione”  richiamata dalla circolare del Ministero dell’Interno del 24 aprile 2014.