Il comune resistente conta una popolazione inferiore a 15.000 abitanti e, pertanto, non rientra nella sfera applicativa dell’art. dell’art. 1, comma 137, della L. n. 56 del 7.4.2014. Nel merito, il ricorso è respinto in quanto il collegio ha ritenuto che le ragioni espresse dal Sindaco siano idonee a giustificare il mancato rispetto della percentuale della rappresentanza del genere femminile all’interno della Giunta ai sensi della normativa in materia di parità di genere nelle giunte locali. Il giudice amministrativo ha osservato che, trattandosi un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, i margini di scelta in capo al Sindaco incontrano un limite non superabile nella mancata previsione, nello Statuto comunale, della facoltà di nomina ad assessori di cittadini non facenti parte del consiglio ai sensi dell’art. 47, comma 4, del decreto legislativo n. 267/00.
Tar Lombardia (Sezione Prima) sentenza n. 961 del 20 aprile 2015
Territorio e autonomie locali
Categoria
03 Organi›03.04 Giunte comunali e provinciali - Parità di genere
Principi enucleati dalla pronuncia