TAR Lombardia - Milano, Sez.IV - Sentenza del 6 giugno 2012 n.1601

Territorio e autonomie locali
6 Giugno 2012
Categoria 
07 Rapporti di Lavoro e di Impiego nelle Pubbliche Amministrazioni07.02 Altre qualifiche
Principi enucleati dalla pronuncia 

Riconoscimento ai fini pensionistici della mansione superiore prestata da dipendente pubblico.

Estratto/Sintesi: 

Lo svolgimento di fatto, da parte del dipendente pubblico, di mansioni superiori a quelle dovute in base all'inquadramento, è del tutto irrilevante sia ai fini economici che di carriera, salva un’espressa diversa disposizione.

Il principio sancito dall'art.35, c.1, D.Lgs. 165/2001, secondo cui per costituirsi il rapporto di pubblico impiego devono superarsi delle procedure selettive, è applicabile, in via generale, anche con riferimento all'attribuzione di una qualifica superiore.

Anche la giurisprudenza contabile ha chiarito che le maggiori retribuzioni percepite in correlazione con lo svolgimento in via provvisoria di mansioni superiori, anche se svolte per un tempo considerevole, non rientrano nella nozione di "retribuzione pensionabile" (cfr., Corte Conti reg. Sicilia sez. giurisd., 20/12/2011, n.4168). Il compenso corrisposto per lo svolgimento di mansioni superiori non configura una retribuzione fissa e continuativa, ai fini delle disposizioni sul trattamento pensionistico dei dipendenti pubblici, e pertanto esso non concorre a formare la base pensionistica per la determinazione della quota di pensione da determinare con il sistema retributivo (cfr., Corte Conti sez.II, 4/10/2010, n.370).

La giustizia amministrativa ha chiarito che la norma in tema di benefici pensionistici (L.336/1970) ha riguardo alla qualifica di effettivo e formale inquadramento del dipendente (Consiglio di Stato sentenza n.7283/2010).

Lo svolgimento di mansioni superiori, quindi, non consente il riconoscimento della corrispondente qualifica, e, l'effettiva maggiorata retribuzione percepita dal dipendente, giustificata dallo svolgimento di compiti corrispondenti ad una qualifica superiore, non incide sul trattamento pensionistico, non rientrando nella nozione di retribuzione pensionabile.