TAR Lombardia - Milano, Sez.II - Sentenza del 16 maggio 2019 n.1122

Territorio e autonomie locali
16 Maggio 2019
Categoria 
03 Organi03.03 Giunte comunali e provinciali
Principi enucleati dalla pronuncia 

Legittimità del regolamento comunale che prevede la facoltà di assegnare al sindaco e agli assessori la titolarità di uffici e servizi anche senza riferimento ai relativi risparmi di spesa.

Estratto/Sintesi: 

L'art.53, comma 23, della legge n.388/2000 stabilisce che "Gli Enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti (…)possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio”.
La norma si rivolge ai piccoli Comuni, conferendo ai componenti dell'organo esecutivo compiti solitamente spettanti alla dirigenza, anche senza l'indicazione delle motivazioni di natura economica alla base di tale scelta, in quanto l'effettivo contenimento della spesa andrà poi confermato, in sede di approvazione del bilancio, con apposita deliberazione.