TAR Lombardia - Milano, sez.I - Sentenza del 6 luglio 2020, n.1284

Territorio e autonomie locali
6 Luglio 2020
Categoria 
13 Attività contrattuali della P.A.13.05 Provvedimenti interdittivi antimafia
Principi enucleati dalla pronuncia 

Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa, tipizzate dal legislatore, comprendono una serie di elementi di vario genere e, spesso, anche di segno opposto, che spaziano dalla condanna, anche non definitiva, per taluni delitti da considerare sicuri indicatori della presenza mafiosa (art.84, comma 4, lett.a), del d.l.vo n.159/2011), alla mancata denuncia di delitti di concussione e di estorsione, da parte dell'imprenditore, dalle condanne per reati strumentali alle organizzazioni criminali (art.91, comma 6, del d.l.vo n.159/2011), alla sussistenza di vicende organizzative, gestionali od anche solo operative che, per le loro modalità, evidenzino l'intento elusivo della legislazione antimafia. Esistono poi, come emerge dalla giurisprudenza formatasi sul punto nel corso degli anni, numerose altre situazioni, non tipizzate dal legislatore, che sono altrettanto sintomatiche dell'infiltrazione, nella duplice forma del condizionamento o del favoreggiamento dell'impresa. Gli elementi di inquinamento mafioso, lungi dal costituire un numerus clausus, assumono forme e caratteristiche diverse secondo i tempi, i luoghi e le persone e sfuggono, per l'insidiosa pervasività e mutevolezza del fenomeno mafioso, ad un rigido inquadramento, tanto che il legislatore ha enucleato un catalogo aperto di situazioni sintomatiche del condizionamento mafioso. L'autorità prefettizia deve valutare perciò il rischio che l'attività di impresa possa essere oggetto di infiltrazione mafiosa, in modo concreto ed attuale, sulla base dei seguenti elementi: a) i provvedimenti "sfavorevoli" del giudice penale; b) le sentenze di proscioglimento o di assoluzione; c) la proposta o il provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione previste dallo stesso d.l.vo n.159 del 2011; d) i rapporti di parentela; e) i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia; f) le vicende anomale nella formale struttura dell'impresa; g) le vicende anomale nella concreta gestione dell'impresa; h) la condivisione di un sistema di illegalità, volto ad ottenere i relativi "benefici"; i) l'inserimento in un contesto di illegalità o di abusivismo, in assenza di iniziative volte al ripristino della legalità.