TAR Lombardia – Milano, Sez.IV – Sentenza del 23 agosto 2017 n.1759

Territorio e autonomie locali
23 Agosto 2017
Categoria 
13 Attività contrattuali della P.A.13.03 Appalti di servizi
Principi enucleati dalla pronuncia 

Legittimità dell'aggiudicazione di una gara per servizi intellettuali con costi aziendali interni per la sicurezza pari a zero euro.

Estratto/Sintesi: 

Il Collegio richiama in sentenza le diverse posizioni espresse dalla giurisprudenza circa l'indicazione degli oneri di sicurezza aziendale, sia durante la previgente disciplina normativa, recata dal D.Lgs. n.163/2006, che in corrispondenza della disciplina dettata dal D.Lgs. n.50/2016.

In vigenza del Codice dei contratti del 2006, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha in più occasioni chiarito che in tutti gli appalti vi è l'obbligo, a pena di esclusione, di indicare nell'offerta economica gli oneri di sicurezza, specificando che essi costituiscono un elemento essenziale dell'offerta e che, quindi, la loro mancata indicazione non è sanabile mediante il soccorso istruttorio.

Nell'Adunanza Plenaria n.19/2016 del Consiglio di Stato è stato chiarito che: "Gli oneri di sicurezza rappresentano un elemento essenziale dell’offerta (la cui mancanza è in grado di ingenerare una situazione di insanabile incertezza assoluta sul suo contenuto) solo nel caso in cui si contesta al concorrente di avere formulato un'offerta economica senza considerare i costi derivanti dal doveroso adempimento dei obblighi di sicurezza a tutela dei lavoratori"

Tuttavia, anche nella vigenza dell'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, deve ritenersi legittima l'aggiudicazione di una gara di appalto a favore di una società che, ove si tratti dell'affidamento di un servizio di natura intellettuale, in adempimento all'obbligo di indicare i costi della sicurezza, previsto dal bando, ha indicato nella propria offerta, costi per gli stessi pari a zero, che non comportano di per se l'esclusione della concorrente per motivi di ordine formale, dovendosi valutare invece se tale dichiarazione sia congrua ai fini dell'anomalia dell'offerta.