Tar Lazio-Roma-, Sez. I Ter, 23 novembre 2016, n.11723

Territorio e autonomie locali
23 Novembre 2016
Categoria 
13 Attività contrattuali della P.A.13.05 Provvedimenti interdittivi antimafia
Principi enucleati dalla pronuncia 

La richiesta di informativa antimafia, per appalti di valore inferiore alle soglie di cui all'art. 91, comma 1, d. lgs. n. 159/2011, ancorché non doverosa, non può ritenersi, per ciò solo, illegittima. Infatti, non essendovi un divieto di richiedere informazioni al di sotto della soglia indicata, la scelta di un'amministrazione pubblica di avvalersi della possibilità di richiedere l'informativa non è preclusa dal disposto di cui all'art. 10 D.P.R. n. 252 del 1998, comma 1, che impone l'obbligo di "acquisire le informazioni" qualora l'importo della gara o della concessione superi la soglia normativamente posta (in tal senso, cfr. Cons. St., Sez. V, 19 settembre 2008, n. 4533). La circostanza che la citata disposizione (ora contenuta nell'art. 91, d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159) sancisca l'obbligo di acquisire l'informazione esclusivamente nel caso di appalti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria non vale a fondare la tesi contraria relativamente agli appalti sotto soglia: per i quali, pertanto, l'informazione deve ritenersi comunque valida, con ragionamento analogicamente estensibile alle concessioni di importo inferiore alla soglia nella stessa norma prevista, ora pari ad € 150.000 (art. 91, comma 1, lett. b, d. lgs. n. 159 cit.). Ciò che, del resto, risponde alla finalità dell'informativa interdittiva, che è volta ad evitare che l'Amministrazione possa avere rapporti contrattuali o anche erogare risorse pubbliche ad imprese per le quali è stato accertato il rischio di condizionamento da parte della criminalità organizzata (in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. III, 23 aprile 2014, n. 2040; Cons. St, Sez. III, 4 luglio 2014, n. 3386)" (T.A.R. Reggio Calabria, 28 luglio 2015, n. 806).