TAR Lazio – Roma, Sez. I, Sentenza del 2 maggio 2018, n.4836

Territorio e autonomie locali
2 Maggio 2018
Categoria 
15 Controllo sugli Organi15.02 Scioglimento dei Consigli Comunali e Provinciali per infiltrazione della criminalità organizzata

Risorse collegate

Principi enucleati dalla pronuncia 

Articolo 143 TUOEL - Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.

Estratto/Sintesi: 

Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse a ricorrere in capo agli odierni esponenti, per non essere gli stessi portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale all’annullamento dell’atto impugnato. Ciò, in quanto, all’atto dell’adozione del decreto del Presidente della Repubblica in questa sede gravato, i ricorrenti, quali semplici candidati, non ricoprivano alcuna carica nell’amministrazione comunale, così che dal domandato annullamento del provvedimento di scioglimento gli stessi non trarrebbero un concreto e utile effetto - il quale potrà, in via meramente eventuale, concretizzarsi in futuro - né un apprezzabile utilità ripristinatoria, certamente non parametrabili ai profusi sforzi economici e di impegno personale. La posizione dei ricorrenti appare dunque non dissimile da quella dei meri cittadini elettori, con riferimento alla quale numerose sentenze della Sezione hanno rilevato la carenza di interesse a ricorrere, in quanto “l'impugnazione dello scioglimento dell'organo consiliare non è annoverabile tra le azioni proponibili dai singoli elettori ai sensi del richiamato art.9 del TUEL, e ciò in quanto la misura dissolutoria di cui all'art.143, mentre incide sulle situazioni soggettive dei componenti degli organi elettivi, i quali, per effetto di essa, vengono a subire una perdita di status, non altrettanto incide su quella dell'ente locale, titolare di posizioni autonome e distinte, che, anzi, nella misura vede uno strumento di tutela e di garanzia dell'Amministrazione. E, pertanto, l’azione popolare in questa sede proposta per impugnare lo scioglimento del […] e la nomina di una Commissione straordinaria per la provvisoria gestione del medesimo, risulta inammissibile per difetto di legittimazione, perché lo strumento offerto dall’art.9 del TUEL non può essere articolato per far valere azioni che non sono di spettanza dell’ente locale nell’interesse del quale si dichiara di agire (Cass. Civ., Sez. I, 10 giugno 2016, n.11994)”.