TAR Lazio - Roma, Sez. I - Sentenza del 19 novembre 2010 n.33666

Territorio e autonomie locali
19 Novembre 2010
Categoria 
04 Incandidabilità, Ineleggibilità, Incompatibilità04.03 Incompatibilità
07 Rapporti di Lavoro e di Impiego nelle Pubbliche Amministrazioni07.02 Altre qualifiche
Principi enucleati dalla pronuncia 

Compatibilità della funzione di magistrato della Corte dei Conti con l'incarico di consigliere comunale e membro del Comitato delle Regioni dell'Unione Europea.

Estratto/Sintesi: 

Un magistrato, dopo la sua nomina a consigliere della Corte dei Conti, ha chiesto l'autorizzazione per poter continuare ad espletare il suo mandato come consigliere comunale e membro del Comitato delle Regioni dell'Unione Europea.

Il Presidente della Corte dei Conti gliela negava, trattandosi di attività suscettibile di determinare situazioni pregiudizievoli per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio di magistrato della Corte dei Conti.

Nel quadro normativo vigente non esiste, però, una norma che limiti il diritto dei magistrati di partecipare alle competizioni elettorali né di svolgere un ruolo di amministrazione attiva presso gli enti locali.

L'eleggibilità a consigliere comunale o regionale riceve limitazioni solo per i magistrati delle Corti di Appello, dei Tribunali, dei Tribunali Amministrativi regionali e i giudici di pace e nel solo territorio nel quale esercitano le loro funzioni.

La continuazione dell'esercizio delle funzioni di consigliere della Corte dei Conti da parte del magistrato ricorrente non risulta, allo stato della vigente legislazione, subordinata all'onere della richiesta di una preventiva autorizzazione dall'Istituto di appartenenza; con la conseguenza che, pronunciandosi sulla istanza a tal fine avanzata dall'interessato, la Corte dei Conti ha assunto una deliberazione viziata da totale carenza di attribuzione.

La fattispecie comporta la nullità del relativo deliberato nei limiti in cui gli stessi afferiscono alla pronunzia resa in carenza di attribuzione.