TAR LAZIO ROMA SEZ I sentenza 2 marzo 2015 n 3428

Territorio e autonomie locali
2 Marzo 2015
Categoria 
15 Controllo sugli Organi15.02 Scioglimento dei Consigli Comunali e Provinciali per infiltrazione della criminalità organizzata
Principi enucleati dalla pronuncia 

L'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non prevede la partecipazione al procedimento preordinato allo scioglimento del consiglio comunale. Nell'ipotesi di scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose l'Amministrazione gode di ampia discrezionalità.
La partecipazione al procedimento preordinato allo scioglimento del consiglio comunale non solo non è prevista dall'art. 143, t.u.e.l. n. 267 del 2000, ma la sua mancanza è ampiamente giustificata dalla circostanza che si tratta di misura che, caratterizzandosi per il fatto di costituire la reazione dell'ordinamento alle ipotesi di attentato all'ordine e alla sicurezza pubblica, esige interventi rapidi e decisivi. Nel caso di specie, ricorrono quelle particolari esigenze di celerità che, come stabilito dallo stesso art. 7, l. 7 agosto 1990, n. 241, giustificano l'esenzione dalle forme partecipative del soggetto privato. Inoltre, la non necessarietà della comunicazione dell'avvio del procedimento trova giustificazione anche nella circostanza che lo scioglimento del Consiglio comunale comporta un'attività di natura preventiva e cautelare, per la quale è escluso il momento partecipativo, anche per il tipo di interessi coinvolti, che non concernono, se non indirettamente, persone, ma gli interessi dell'intera collettività comunale.
Nell'ipotesi di scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose l'Amministrazione gode di ampia discrezionalità, considerato che non si richiede né che la commissione di reati da parte degli amministratori, né che i collegamenti tra l'amministrazione e le organizzazioni criminali risultino da prove inconfutabili, dimostrandosi sufficienti elementi univoci e coerenti volti a far ritenere un collegamento tra l'Amministrazione e i gruppi criminali. Il sindacato del giudice amministrativo sulla ricostruzione dei fatti e sulle implicazioni desunte dagli stessi non può quindi spingersi oltre il riscontro della correttezza logica e del non travisamento dei fatti, essendo rimesso il loro apprezzamento alla più ampia discrezionalità dell'autorità amministrativa. In sede giurisdizionale non è dunque necessario, come si è detto, un puntiglioso e cavilloso accertamento di ogni singolo episodio, più o meno in sé rivelatore della volontà degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata, né delle responsabilità personali, anche penali, di questi ultimi.