TAR LAZIO ROMA SEZ I sentenza 19 maggio 2011 n4370

Territorio e autonomie locali
19 Maggio 2011
Categoria 
15 Controllo sugli Organi15.02 Scioglimento dei Consigli Comunali e Provinciali per infiltrazione della criminalità organizzata
Principi enucleati dalla pronuncia 

Il Collegio ritiene che le analitiche rappresentazioni della situazione ambientale riportate nella relazione ministeriale e nella relazione della Commissione di accesso non siano intaccate dalle contestazioni dei ricorrenti. Essi non sono stati infatti in grado di confutare il complessivo giudizio sulle acquisizioni probatorie relative all’esistenza di pressioni e condizionamenti della criminalità organizzata, che non può certo esser revocato in dubbio “estrapolando dal materiale acquisito singoli fatti ed episodi, al fine di contestare l’esistenza di taluni di essi ovvero di sminuire il rilievo di altri in sede di verifica del giudizio conclusivo sull’operato dell’organo consiliare”.
Si deve infatti chiarire che “gli elementi addotti a riprova di collusioni, collegamenti e condizionamenti vanno considerati nel loro insieme, giacché solo dal loro esame complessivo può ricavarsi la ragionevolezza dell’addebito mosso al Consiglio comunale di incapacità, nel determinato contesto e a prescindere da responsabilità dei singoli, di esercitare l’attività di controllo e di impulso cui è deputato per legge; il che legittima l’intervento statale finalizzato al ripristino della legalità ed al recupero della struttura pubblica ai propri fini istituzionali”.
Il potere di scioglimento dei consigli comunali (e provinciali) contemplato dall'art. 143 TUEL n. 267/2000 costituisce la risultante di una valutazione il cui asse portante è costituito, da un lato, dalla accertata o notoria diffusione sul territorio della criminalità organizzata e, dall'altro, dalle precarie condizioni di funzionalità dell'ente, estremi entro i quali si muove l'ampia discrezionalità dell'amministrazione assoggettata al sindacato del giudice nei soli limiti della presenza di vizi che denotino, con sufficiente concludenza, la deviazione del procedimento dal suo fine istituzionale.