TAR Campania - Salerno, Sez.I - Sentenza del 19 settembre 2016, n.2182

Territorio e autonomie locali
19 Settembre 2016
Categoria 
03 Organi03.01 Sindaco e presidente della Provincia (Competenze ex art.50 TUEL e attribuzioni ex art.54 TUEL)03.01.01 Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti ex artt.50 e 54 T.U.E.L..
Principi enucleati dalla pronuncia 

Il provvedimento, così com'è costruito, con il contestuale richiamo, quale fonte giustificativa del potere esercitato, sia alla disciplina che regola il potere d'ordinanza contingibile ed urgente del sindaco, ex art.54 d.l.vo 267/2000, sia a quella che regola la dichiarazione d'inagibilità, ai sensi dell'art.26 del T.U. Edilizia, e il tutto al fine di ordinare – quale obiettivo ultimo – la demolizione del fabbricato de quo (pure legittimamente, a suo tempo, edificato), non si sottrae alle censure d'eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione e per sviamento dell'atto dalla sua causa tipica, espresse dalla ricorrente. Si consideri, per di più, che il contestuale richiamo anche all'art.222 del R.D. 1265 del 1934 ("Il podestà, sentito l'ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero") appare, oltre che fuori contesto, non trattandosi d'immobile ad uso abitativo, anche in stridente contrasto con il ricorso al potere di decretazione extra ordinem, di cui all'art.54 d.l.vo 267/2000, come si ricava limpidamente dalla massima seguente: "La norma di cui all'art.222 R.D. n.1265/1934, in forza del quale il Sindaco può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero, non è da considerarsi confinata ai soli edifici ab origine destinati all'uso abitativo, ma estesa a qualsiasi edificio o manufatto cui sia stata impressa quella destinazione, anche di fatto; la previsione della possibilità di avvalersi di poteri tipicizzati, ancorché d'urgenza, come quelli di cui al citato art.222 esclude, dunque, la legittimità del ricorso ai poteri atipici e sussidiari disciplinati dall'art.54 comma 2 T.U.E.L." (T.A.R. Puglia, Bari, sez.III, 19/03/2014, n.360).